18.11.25
Continuiamo l’analisi del Decreto 1° settembre 2021, il cd Decreto Controlli, che regola i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Nello scorso articolo abbiamo visto i contenuti dell’Allegato I al Decreto in materia di verifiche su impianti e sistemi antincendio.
Agg: Il Decreto Controlli è stato modificato dal DM 15 settembre 2022 introducendo una proroga al 25 settembre 2023 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 4 ed il relativo Allegato II sulla qualificazione dei manutentori.
Leggi il nostro approfondimento sulla modifiche introdotte.
Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Il tecnico manutentore qualificato
I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione dei requisiti (punto 4).
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4.
Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel Prospetto 1 dell’Allegato II che riportiamo di seguito:
Nel prospetto 1 dell’Allegato II sono indicati i compiti e le attività de Tecnico , che deve
Nell’Allegato II si specifica che possano essere aggiornati o definiti ulteriori contenuti minimi della formazione, riferiti anche ad impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio di tipo innovativo.
Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.
I Prospetti 3.1 ÷ 3.13 riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.
La valutazione, per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione da tecnico manutentore, deve comprendere:
a) l’analisi del “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
b) una prova scritta per la valutazione delle conoscenze. Tale prova di esame può consistere in una delle due opzioni seguenti:
c) una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa;
d) una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.
I criteri di valutazione sono riportati nel punto 4 dell’Allegato II
Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del decreto con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.
Con il superamento dell’esame si conclude il processo di valutazione e convalida con cui la commissione riconosce la qualifica di “tecnico manutentore qualificato”.
In base al Punto 5. (Procedure amministrative) la qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all’esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4 innanzi ad un’apposita commissione esaminatrice (i suoi componenti sono descritti al punto 5 dell’Allegato II).
Le attività di valutazione dei requisiti sono trattate alla stregua delle attività di accertamento previste per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed erogate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45.
I soggetti interessati alla richiesta di accertamento rivolgono istanza alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica o alla Direzione regionale competente, su modello simile a quello in uso per gli accertamenti per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando nella causale che si tratta di “valutazione dei requisiti di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio per “…(specificare la qualifica che si intende acquisire fra gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio indicati nel Prospetto 3)”.
Possono essere inoltrate istanze per una o più tipologie di impianti, attrezzature o altri sistemi di sicurezza antincendio fra quelli indicati nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13.
All’istanza sono allegati:
Gestione della Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: aggiornati sul nuovo Decreto GSA con Istituto Informa!
CORSO: Gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
IN VIDEOCONFERENZA
3 novembre 2021
Le novità introdotte dal nuovo DM 02/09/2021 (GU 4 ottobre 2021 n. 237)Dott. Emanuele Nicolini
Consulente esperto sicurezza antincendio, piani di emergenza e ingegneria antincendioValido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Controlli antincendio sugli impianti e sistemi: cosa fare? – nuovo corso INFORMA!
Istituto Informa organizza il corso:
Controlli e manutenzione di sistemi, impianti ed apprestamenti antincendio
Roma, 27 maggio 2022
Linee guida e indicazioni operative – Le novità del D.M. 01/09/2021
Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori progettazione ed esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
8 Crediti CNI
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