Con Circolare n. 6251 del 18 maggio 2016 in allegato, il Corpo VV.F. regola gli esercizi di vendila di articoli pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi riportati al secondo capoverso dell’attività n. 18 dell’Allegalo I al D.P.R.151/11.
La Direzione Centrale ricorda che, a seguito di aggiornamenti normativi derivanti dal recepimento di direttive comunitarie (D.Lgs.58/2010, emanato in attuazione alla direttiva 2007/23/UE; D.Lgs.123/15, emanato in attuazione alla direttiva 2013/29/UE) che hanno comportato modifiche anche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cfr. D.M. 9 agosto 2011, D.M. 26 novembre 2012 e D.M. 4 giugno 2014) non è più possibile fare riferimento ad “artifìci pirotecnici declassificati” in quanto tutti i prodotti esplodenti sono ora classificati. Pertanto, gli articoli pirotecnici in “libera vendita”, di cui all’attività specificata al punto 18 cat. B, possano attualmente corrispondere alle tipologie indicate dallo stesso D.M. 4 giugno 2014 emanato anche in considerazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi.
Riferimenti normativi: Circolare prot. n. 6251 del 18 maggio 2016 D.P.R.151/11. Allegato I – Att. n. 18: Esercizi di vendila di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg. comprensivi degli imballaggi.