Con DECRETO 4 marzo 2024 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fissa i criteri in base ai quali le imprese possono fruire del contributo ambientale previsto dalla Stato volto a promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.
Il Contributo per promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso è previsto all’art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 196 del 2021, il cd. Decreto Mangiaplastica (sui prodotti in plastica per l’ambiente).
Il contributo serve a promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti (art.2 del DM 4/3/24).
Si tratta di un riconoscimento economico per un importo massimo annuale pari a euro 10.000, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Sono ammissibili (art.4 del DM 3/4/2024) le seguenti spese:
Per ottenere il contributo (art.5) serve un’attestazione delle spese (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti l’elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorità e al periodo di imposta (vedi in art.4.3 del DM 3/4/2024 ).
Si deve trattare di spese sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 e non anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n.196/2021.
Bisogna poi presentare un’apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero.
L’agevolazione viene concessa (art.6 del DM 3/4/2024) sotto forma di credito d’imposta nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 2, comma 3, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate, ai sensi dell’art. 4 fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.
Il Decreto 4 marzo 2024 fissa poi all’articolo 7 la procedura di concessione e, all’articolo 8, le modalità di fruizione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento
In base all’articolo 9 il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, preventivamente alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione e con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con l’indicazione dell’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del Decreto 196/2021, prodotti che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Le imprese devono avere i seguenti requisiti (art.3 del DM 4/3/24):
I beneficiari, ai sensi dell’art.10 sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, mentre il Ministero (art.11) può svolgere idonei controlli e ispezioni a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del contributo concesso e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
La revoca (art.12) ricorre in caso di: