Come abbiamo visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 – qui il testo convertito, il cd. DECRETO ENERGIA 2023 interviene in materia di sicurezza energetica con disposizioni specifiche per la sicurezza energetica, degli impianti e diverse forme di incentivi alle fonti rinnovabili.
Al suo interno però si torna a parlare del Deposito nazionale di rifiuti radioattivi: il Decreto 181/2023 convertito modifica direttamente il Decreto legislativo 31/2010. Vediamo in che modo, attraverso il Dossier della Camera: la procedura da seguire per l’individuazione delle aree nell’ambito del Parco Tecnologico.
La lettera a) dell’articolo 5 modifica l’articolo 25 del D.Lgs. 31/2010 in particolare il comma 2 dell’articolo 25, ove sono elencate le attività da svolgere nel Parco tecnologico.
In base alle modifiche:
Fra le ulteriori novità il Decreto Energia 2023
La lettera c) dell’articolo 5 reca una serie di modifiche all’articolo 27 del D.Lgs. 31/2010, finalizzate a modificare la disciplina per l’individuazione dell’area destinata ad ospitare il Parco Tecnologico.
L’articolo 5, al comma 3-ter, inserito in sede referente, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 – sulla disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.
L’articolo 11, modificato in sede referente, reca numerose modifiche alla disciplina per l’individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell’ambito del Parco Tecnologico. Il decreto individua un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l’individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee – CNAI), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA).
L’articolo 14-quater, inserito in Commissione, prevede la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Sicilia, per la durata di due anni prorogabili, finalizzata al completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di nomina e di esercizio dei poteri a lui attribuiti.
L’articolo 4-ter, inserito in Commissione, reca ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. ll comma 1 dispone in ordine alle attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei RAEE fotovoltaici.