In che modo gestire il ripristino ambientale a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale?
Nella futura Legge quadro per la RICOSTRUZIONE POST CALAMITÀ, attualmente al vaglio del Parlamento (e di cui abbiamo messo in luce gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori) si affida al Commissario straordinario per la ricostruzione anche questa competenza.
Spiccano quindi misure da apprestare sulla ricostruzione dei corsi d’acqua, la mitigazione del rischio idrogeologico. la gestione dei materiali da ricostruzione, la gestione delle macerie e dei rifiuti urbani.
In cosa consiste il ruolo del Commissario straordinario per la ricostruzione, quali sono i suoi compiti “ambientali” da svolgere durante la permanenza dello “stato di ricostruzione”.
La Legge Quadro in arrivo riguarda il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
Mette in luce il ruolo e i compiti del Commissario straordinario ed i suoi compiti in vista della ricostruzione e ripristino ambientale delle aree colpite e gestione rifiuti.
Vediamo di seguito le sue competenze in materia ambientale.
Anzitutto la Legge quadro in arrivo sancisce che la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione può (non “deve”) essere individuato nel Presidente della Regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata.
Il Commissario esplica le sue funzioni a mezzo di ordinanze, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di derogare a disposizioni di legge secondo apposita motivazione, ma rispettando le normative nazionali maggiori anche in materia ambientale (quale, ad esempio il Codice dei beni culturali e del paesaggio -D. Lgs. 42/2004).
Nella Legge quadro in esame alla Camera, poi, si regolamenta la sua attività riguarda anche la tutela ambientale.
All’articolo 3 si spiega che, se nell’esercizio delle sue funzioni il Commissario produce ordinanze commissariali recanti misure nelle materie ambientali (D. Lgs. 152/2006) e dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), queste vengono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
Sempre all’articolo 3 si assegna al Commissario la redazione del Piano generale pluriennale di interventi: al suo interno possono trovare spazio misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d’acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione.
Inoltre, il Commissario straordinario coordina, se necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, altresì la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, già previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall’evento calamitoso.
All’articolo 19 si fa riferimento al piano per la gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino che deve essere approvato dal Commissario.
L’articolo prevede poi norme in materia di:
Vediamo di seguito cosa prevede la prossima Legge quadro, relativamente alla proclamazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
In base alla prossima Legge Quadro, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere deliberato, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l’impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile.
Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni, e può essere revocato prima della sua scadenza.
Prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria.