I rifiuti derivanti dalla gestione del verde, in particolare sfalci e potature sono rifiuti? Si applica la Direttiva rifiuti e tali scarti sono considerabili sottoprodotti? A quali condizioni per la Legge italiana si costituisce un deposito temporaneo di questi rifiuti?
A rispondere è la Commissione europea (Direzione Ambiente) ed il MASE attraverso la propria Direzione ambiente in occasione di alcuni interpelli presentati fra 2023 e 2024.
La Direttiva 2008/98/EC relativa ai rifiuti definisce come “rifiuto” all’art.3 “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. E all’articolo 2 fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione che non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
Nella risposta all’interpello presentato ai Servizi della Commissione europea nel 2024, si chiede: “Tali rifiuti sono considerabili come frutto di un processo di produzione?”
Ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1, la Commissione Europea (Direzione Generale Ambiente) ritiene che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto.
Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva.
L’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva intitolato “Sottoprodotti’:
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
In occasione dell’Interpello (presentato con lettera n° 0031612) del 20 febbraio 2024, la Direzione generale Ambiente presso la Commissione confermano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas.
Per quanto riguarda la disciplina italiana relativa alla manutenzione del verde, i provvedimenti principali da ricordare sono contenuti nella
La LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 che dettava “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,” all’articolo 12 prevedeva che l’attività di manutenzione del verde pubblico o privato fosse esercitata solo
In base al comma 2 le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato.
L’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2018 approva lo standard professionale e formativo di manutentore del verde in attuazione dell’art.12 – comma 2 – della legge 28/07/2016, n. 154.
Il D.Lgs n. 116/2020, che fa parte del Pacchetto Economia Circolare del 2020 ha inserito la nuova definizione di rifiuti urbani nell’art. 183 precisando, al comma 1, lettera b ter), che sono urbani, fra gli altri
Rientrano dunque fra i rifiuti “urbani” anche i
In occasione di un Interpello presentato il 2 aprile 2023 dal comune di Brovello-Carpugnino, la Direzione generale ambiente del Ministero dell’Ambiente ha invece chiarito sulla nozione di “deposito temporaneo” di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde ai sensi dell’art.185-bis del D.Lgs. n.152/2006 (Testo unico Ambiente – TUA).
In particolare, il Comune chiedeva se il deposito dei prodotti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale debba essere inteso come tutto il territorio comunale o se invece vada inteso come la zona di produzione degli stessi, cioè la via o il parco giochi specifico da cui deriva il materiale vegetale. Si chiedeva anche se il Comune dovesse identificare un’area verde lontana dalle abitazioni, dove avrebbe la facoltà di depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del proprio verde, secondo il disposto dell’art. 185-bis, D.lgs. 152/2006, e chiamare, ove necessario, per lo smaltimento del materiale vegetale di scarto, la ditta affidataria del servizio di raccolta.
La Direzione Ambiente presso il MASE nella risposta ad Interpello richiama l’art. 183 comma 1, lettera bb) del TUA che definisce il “deposito temporaneo prima della raccolta” come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis”.
Il 185-bis definisce le condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
Quindi, ribadisce la Direzione Ambiente del MASE per “luogo di produzione dei rifiuti” deve intendersi l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
E richiama la giurisprudenza che per “luogo di produzione dei rifiuti”, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, suggerisce
Pertanto, per poter qualificare un sito come “luogo di produzione dei rifiuti”, è necessario che si tratti, alternativamente, del luogo ove gli stessi sono stati materialmente prodotti ovvero di un luogo a quest’ultimo funzionalmente collegato e nella disponibilità del produttore dei rifiuti. In quest’ultima ipotesi, è necessario che sussistano i requisiti della “disponibilità” del luogo da parte del produttore e del “collegamento funzionale” tra i siti, oltre alla presenza dei necessari presidi di sicurezza.
Quanto, infine, alla possibilità dell’Ente locale l’identificazione di un’area nella quale depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del verde pubblico, la Direzione generale Ambiente MASE ammette tale possibilità purché tale area risponda ai requisiti sopra descritti, ed in particolare, che la stessa sia nella sua disponibilità, che sia funzionalmente collegata al sito di produzione e che tale deposito avvenga, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, in uno spazio dotato dei necessari presidi di sicurezza e in ossequio alle condizioni e ai limiti (anche temporali) prescritti dal citato articolo 185 bis.