In Gazzetta la cd. Legge “SalvaMare” – LEGGE 17 maggio 2022, n. 60 “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare.
Il provvedimento dovrebbe contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, oltre a puntare alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi per prevenire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e la corretta gestione degli stessi.
La Legge SalvaMare entrerà in vigore il prossimo 25 giugno 2022; da questa data decorrono molti dei termini per i decreti attuativi previsti (vedi di seguito).
La Legge contiene diverse Definizioni (art.1) fra le quali spiccano quelle di RAP e RVR (art.2), le due tipologie di rifiuti da gestire come rifiuti prodotti dalle navi; inoltre, regola le campagne di pulizia (art.3) e sensibilizzazione (art.8) oltre alle campagne educative e alle premialità per chi effettua le operazioni di raccolta dei rifiuti. Un capitolo a parte è dedicato al recupero della plastica (art.4).
L’art.2 equipara i rifiuti “accidentalmente” pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi (regolamentati all’art. 2, primo comma, punto 3, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019). Per tali attività non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali.
Sul loro conferimento presso l’impianto portuale di raccolta, l’art. 2 comma 5 ricorda che esso:
Al comma 2 dell’art.2 si introduce l’obbligo per il comandante della nave di conferire i RAP all’impianto portuale di raccolta di cui all’art. 4 del D.Lgs. 182/2003. Nel caso di ormeggio di un’imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di un’autorità di sistema portuale scatta per i comuni territorialmente competenti, di disporre, ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. 152/2006, che i “RAP in mare” siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi. Nel caso del comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, dovrà conferire i RAP presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.
Uno dei problemi cruciali risolti dalla Legge SalvaMare è la qualifica dei RAV e RVR come rifiuti e l’applicazione conseguente delle normative ambientali del Codice Ambiente.
Il comma 6 dell’art. 2 della Legge modifica l’art. 184 del Codice Ambiente includendo tra i rifiuti urbani anche i rifiuti accidentalmente pescati RAP o volontariamente raccolti (RVR), anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (si veda la nuova lettera f-bis) del comma 2 dell’art. 184).
ART. 183 del D.Lgs. n.152/2006
(Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
....
b-ter) "rifiuti urbani":
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta
differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata
provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione
ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle
attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo
svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come
foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti
risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita'
cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137)
«6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente
raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi,
nei fiumi e nelle lagune».
b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti
prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera
b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e
non pregiudica la ripartizione delle responsabilita' in materia di
gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della
produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle
fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento
delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli
fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
(Normattiva - 13/6/2022)
I costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti (comma 7) e l’ARERA dovrà disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP oltre ad individuare i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima e definire i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.
In vista, un apposito decreto ministeriale per l’individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge SalvaMare.
In base all’art.4 della Legge SalvaMare un prossimo regolamento ministeriale, da adottare con decreto del MiTE entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge (25/6/22), indicherà criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Obiettivo: promuovere il riciclaggio della plastica e di materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne.
La Legge SalvaMare rimanda a 6 mesi dalla sua data di entrata in vigore, l’emanazione del decreto previsto nel Codice Ambiente (art.11) che dovrebbe individuare i criteri relativi al contenimento
dell’impatto sull’ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
Nella Legge si fa chiarezza sulle Campagne di pulizia (prima nelle Definizioni dell’art. 1 come “iniziativa preordinata all’effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune” e poi nell’art. 3 che ne detta le condizioni.
La Raccolta può avvenire mediante “cattura” dei rifiuti (RAP) senza però interferire con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate o dall’autorità competente o da promotori di Campagne. Un prossimo Decreto individuerà le modalità di raccolta: nel frattempo, possibile agire attraverso specifiche iniziative sottoposte al vaglio dell’Autorità (che ha 30 gg per pronunciarsi ed eventualmente vietare, limitare l’attività di raccolta).
La Legge SalvaMare individua diversi soggetti all’art.3 comma 3:
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