In vigore dall’11 febbraio il nuovo Regolamento europeo 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il provvedimento modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (regolamento mercato UE) e la direttiva (UE) 2019/904 (sulla riduzione delle plastiche monouso) e che abroga la direttiva 94/62/CE (la direttiva sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio, la Waste Packaging Directive) e si applica a decorrere dal 12 agosto 2026 con alcune eccezioni (indicate all’art.70).
Il Regolamento 2025/40 intende affrontare il crescente problema dei rifiuti da imballaggi, uniformare le leggi del mercato interno e promuovere l’economia circolare.
Le nuove regole europee puntano su minori imballaggi in plastica, divieto “per sempre” di sostanze chimiche negli imballaggi alimentari e misure per rendere gli imballaggi più facili da riutilizzare e riciclare, per ridurre quelli non necessari e promuovere l’uso di contenitori riciclati.
Le nuove misure previste dall’Accordo europeo sugli imballaggi mirano a rendere l’imballaggio utilizzato nell’UE più sicuro e più sostenibile, richiedendo che:
Il Regolamento IMBALLAGGI, Reg. 2025/40 conta 71 articoli e 12 allegati.
Stabilisce prescrizioni per:
Al CAPO II il Regolamento indica le:
Il Regolamento si occupo poi più nello specifico di:
Infine, il Regolamento detta le PROCEDURE DI SALVAGUARDIA (Capo IX), regola gli Appalti verdi (Capo X), le procedure di Delega alla Commissione (Capo X), mentre le singole modifiche agli altri atti europei sono contenute al Capo XII e le sanzioni al CAPO XIII.
Il nuovo regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.
Il Regolamento europeo sui rifiuti da imballaggio prevede i seguenti obiettivi:
Determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030. Tra questi figurano gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero al di sotto dei 15 micron.
Per evitare effetti nocivi sulla salute, il testo vieta l’utilizzo dei cosiddetti “inquinanti eterni”, ovvero le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), al di sopra di determinate soglie negli imballaggi a contatto con prodotti alimentari.
Il Regolamento UE sugli imballaggi prevede obiettivi di riutilizzo specifici da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, anche aromatizzato, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto. A determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe di cinque anni a questi requisiti.
I distributori finali di bevande e alimenti da asporto dovranno dare ai consumatori la possibilità di utilizzare i loro contenitori e adoperarsi per offrire il 10 % dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile entro il 2030.
Con le nuove norme, tutti gli imballaggi (ad eccezione di legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi. Le misure comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio.
Infine, entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l’obiettivo di raccolta.
i di servizi online sarebbero vincolati agli stessi obblighi di responsabilità estesa del produttore dei produttori.
Le nuove regole non hanno trovato l’appoggio del nostro Paese. A seguito del voto in Parlamento UE della proposta della Commissione (sbilanciata sui temi del recupero piuttosto che del riciclo), il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. ha sottolineato come le nuove regole rappresentino un sistema che non valorizza il modello vincente italiano, “ma che lo mette a rischio. Continueremo la nostra battaglia in tutte le sedi comunitarie per difendere le ragioni di una filiera innovativa, che supera i target Ue con diversi anni di anticipo, che dà lavoro tutelando l’ambiente e affermando i più avanzati principi dell’economi circolare”.

Nel 2018 il Packaging ha generato nell’UE un fatturato di 355 miliardi di euro. Si tratta inoltre di una fonte di rifiuti in costante aumento: il totale dell’UE è passato da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 84 milioni di tonnellate nel 2021.
Nel 2021, ogni europeo ha generato 188,7 kg di rifiuti di imballaggio all’anno, una cifra destinata ad aumentare a 209 kg nel 2030 senza misure aggiuntive.
In totale, l’UE ha generato 84 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, di cui:
Nel 2021, ogni persona che vive nell’UE ha generato in media 35,9 kg di rifiuti di imballaggio in plastica. Di questi, sono stati riciclati 14,2 kg. Rispetto al 2020, sono aumentati sia la produzione di rifiuti di imballaggio in plastica che il riciclo: la produzione è aumentata di 1,4 kg pro capite (+4,0%) e il riciclo di +1,2 kg pro capite (+9,5%).
In base ai dati prodotti da Eurostat: tra il 2011 e il 2021, la quantità pro capite di rifiuti di imballaggio in plastica generata è aumentata del 26,7% (+7,6 kg/pro capite). La quantità riciclata di rifiuti di imballaggio in plastica è aumentata nello stesso periodo del 38,1% (+3,9 kg/pro capite).
