27.05.24 - Antonio Mazzuca
La Commissione europea ha invitato il nostro Paese a conformarsi recepimento della direttiva sulla plastica monouso (direttiva (UE) 2019/904).
Secondo l’UE, l’Italia non ha recepito – o non ha recepito correttamente – nel diritto nazionale diverse disposizioni della direttiva sulla plastica monouso, il che incide sul suo ambito di applicazione e sulla sua attuazione
Al via allora la procedura di infrazione: ora l’Italia avrà 2 mesi per rispondere alle carenze segnalate dalla Commissione nella lettera di messa in mora, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.
Ricordiamo che dal 14 gennaio 2022 il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196 attua in Italia la direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
La Direttiva 2019/904, nota come “Direttiva SUP” (Single Use Plastics), mira a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta siano disponibili alternative. La direttiva, che si basa sul principio “chi inquina paga”, prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026.
La Direttiva è stata introdotta in Italia con DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196, previsto dalla Legge di Delegazione 2019/2020 (vedi sotto).
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196 contiene misure volte a ridurre la presenza di prodotti di plastica nell’ambiente acquatico, favorire la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili e promuovere comportamenti responsabili per la gestione dei rifiuti in plastica.
Sarà operativo dal 14 gennaio 2022 e le sue disposizioni prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta del Codice Ambiente, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non modificano la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi (MOCA).
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196 si applica ai prodotti in plastica monouso (riportati in Allegato al Decreto), ai prodotti in plastica oxo-degradabile, agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
In base al decreto, per “Prodotto di plastica monouso” si intende un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.
Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità.
Per «plastica oxo-degradabile» si intende invece materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196 consente espressamente (art.4) a Ministero della transizione ecologia e Ministero dello sviluppo economico di stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria per ridurre drasticamente ed in modo quantificabile il consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’Allegato e per specifiche finalità collegate (si veda elenco art.4): ciò implica sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica, incentivi alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso
Questi accordi, (che dovrebbero riguardare anche i bicchieri di plastica monouso) secondo il Decreto dovrebbero promuovere la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti sia monouso che riutilizzabili e la raccolta dei dati per la costruzione di «Life Cycle Assessment» certificabili.
Inoltre, dovrebbero incentivare lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della plastica e garantire l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti usati da parte del consumatore.
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196 dovrebbe portare le stazioni appaltanti a favorire l’impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
In vista quindi uno specifico prossimo decreto del MITE che dovrebbe adottare i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l’installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonché i criteri ambientali minimi per l’organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.
Per promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Un prossimo decreto (del Mite) definirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa indicato, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’art.4 del Decreto.
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196
Il Decreto all’art.7 indica i requisiti della marcatura di ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato: essa deve essere apposta sull’imballaggio o sul prodotto stesso in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili e informare sulle mobilità di gestione dei rifiuti e sulla presenza di plastica nel prodotto oltre alla conseguente incidenza negativa sull’ambiente.
Il Decreto all’art.8 stabilisce che,
I produttori dovranno assicurare, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:
Quanto ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell’allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti.
I sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata di cui all’articolo 6, comma 3:
I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto potranno essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell’allegato e possono essere definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata.
All’articolo 14 sono definite le sanzioni per
Nella LEGGE 22 aprile 2021, n. 53, cd. “Legge di Delegazione Europea 2019-2020”, che delega il Governo al recepimento di specifiche direttive europee sono contenuti i principi e criteri direttivi che il Governo ha dovuto osservare per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.
Approfondisci sulle direttive oggetto di recepimento nella Legge di Delegazione 2019-2020:

In base alla Legge di Delegazione Europea 2019-2020, il Governo deve attuare la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. Deve osservare, oltre ai criteri direttivi generali (articolo 32 della legge n. 234 del 2012) anche specifici principi, individuati all’art. 22 della Legge di Delegazione Europea.
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso (elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904) e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili;
Inoltre, deve:
b) incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, (conformi all’articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904), anche attraverso la messa a disposizione di prodotti riutilizzabili, e comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
In aggiunta, la Legge specifica che:
c) se non è possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti (elencati nella parte B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904), prevedere la graduale restrizione all’immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso .
Consentita l’immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso, qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
In più la Legge europea invita a:
d) adottare misure volte a
La Legge, inoltre richiede di:
e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso (cui si applica l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all’articolo 12, secondo comma, della direttiva);
Infine, la Legge Europea invita il Governo a:
f) introdurre, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni;
g) abrogare l’articolo 226-quater “Plastiche monouso” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
Questo articolo prevede che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
Inoltre, in base all’art. 226-quater del Codice Ambiente devono promuovere:
3. lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso.
Istituto Informa organizza il corso: “Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi“

l corso si propone di chiarire gli aspetti più controversi della materia, grazie anche all’interazione coi docenti e all’utilizzo di numerosa casistica