Con istanza di interpello la Provincia di Campobasso ha richiesto chiarimenti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sull’assenza di un riferimento relativo al limite di produzione dei residui da inviare a smaltimento. Tale carenza, secondo la Provincia “offre il fianco ai gestori meno virtuosi che ne approfittano per farne abuso e nascondere attività di smaltimento dietro attività di recupero con particolare ricorso al CER 19.12.12”.
Il MASE nella risposta all’interpello ammette l’assenza di un dato normativo sul limite di produzione dei rifiuti, spiegando le ragioni per cui non è stato inserito (seppure con alcune eccezioni) e come tale “scelta” del legislatore non ostacolerebbe ad una sua individuazione sommaria alla luce delle disposizioni del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n.152/2006).
Vediamo di seguito la ricostruzione normativa operata dal MASE circa l’individuazione di un limite di produzione dei rifiuti.
La ricostruzione del Ministero parte dai richiami alla normativa ambientale del Codice Ambiente relativa alle autorizzazioni dei nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi
Il MASE ricorda che

Pertanto, nel progetto dell’impianto ci sono le necessarie specifiche tecniche riguardanti il processo di recupero, i quantitativi di rifiuti in ingresso, il materiale recuperato nonché i quantitativi dei rifiuti in uscita così da comprovare la ragionevolezza e la proporzionalità del progetto rispetto alle finalità e utile alle valutazioni che l’autorità competente effettua ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

A questa domanda il Ministero spiega che sarebbe difficile individuare un limite di produzione dei rifiuti: ci sono troppe diverse variabili, come la tipologia dell’impianto, le sue caratteristiche tecniche, a natura dei residui prodotti, il periodo nel quale l’attività opera, le migliori tecniche disponibili vigenti in etto periodo ovvero ad altre valutazioni tecniche. “Tutti elementi che, insieme ad altri, rendono peculiare ogni specifico caso e non permettono di prevedere limiti generali, definiti ex lege” conferma il MASE.
Il MASE cita anche una sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 07/11/2022, n. 9738) dove addirittura si tratterebbe non di una lacuna ma “di una scelta del legislatore statale il quale, in relazione alla peculiarità degli impianti in esame e alla complessità del procedimento di autorizzazione, ha rimesso la fissazione dei termini alla stessa Amministrazione procedente, su impulso della Conferenza di servizi, secondo valutazioni da effettuarsi caso per caso (…)”
Seppure non esista un dato normativo generale sul quantitativo di residui destinati allo smaltimento in esito alle operazioni di trattamento il MASE ricorda che per alcune tipologie di recupero, sano disponibili indicazioni più specifiche, in particolare sici riferisce al
Se si volesse cercare poi un limite implicito al quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento, il MASE invita a ravvedere nei principi generali che governano la materia ambientale previsti all’articolo 178 e 179 del D.Lgs. n. 152/2006 l’invito a operare in un’ottica di riduzione della produzione di rifiuti.
Infine, ricorda che anche se manca un dato normativo sul quantitativo di residui destinati allo smaltimento, ciò non compromette l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo volte a prevenire o reprimere le attività illecite che vanno svolte sui piani di monitoraggio ambientale connessi al titolo abilitativo.