La disciplina dei Rifiuti da industrie estrattive rimanda a due provvedimenti fondamentali: da un lato il Testo unico Ambiente, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dall’altro il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 che attua in Italia la direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (e che modifica la direttiva 2004/35/CE).
Ricostruiamo la normativa di riferimento grazie ad un recente interpello presentato al MASE dalla Regione Umbria il 28 giugno 2023 volto proprio a chiarire gli ambiti di applicazione della disciplina di gestione dei rifiuti all’interno dei siti minerari.
In base alla ricostruzione fornita dal Ministero dell’ambiente in un recente interpello, l’articolo di riferimento è l’articolo 185 del Testo unico Ambiente, che prevede espressamente che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del TUA i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Per i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave vige dunque un regime speciale” di gestione che deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal citato d.lgs. 117/2008.
In base all’art. 185 comma 2, lett. d), del d.lgs. 152/2006, il d.lgs. 117/2008 opera solo in presenza di attività di estrazione autorizzate e come tali sottoposte a quel monitoraggio e quelle tutele che giustificano il diverso ambito di applicazione normativo. L’individuazione dell’area del cantiere o dei cantieri estrattivi è demandata pertanto all’atto autorizzativo, nei limiti sopra descritti, adottato sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
L’articolo 1 del d.lgs. 117/2008 si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione definiti come i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.
L’articolo 3 definisce anche la nozione di sito estrattivo, inteso quale area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze.
Con un parere congiunto tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero Ambiente è stato chiarito in merito alla possibilità di effettuare la ricollocazione nei vuoti o nelle volumetrie prodotte dall’attività estrattiva di rifiuti di estrazione prodotti fuori dal sito stesso.
Il Parere riporta che tale possibilità possa essere prevista esclusivamente nel caso in cui i rifiuti di estrazione siano:
Per pertinenza si intende in questo contesto, non quella prettamente giuridica, spiega il Ministero dell’Ambiente nell’interpello 2023, ma la pertinenza tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell’attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Per il MASe però tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi sulla base della valutazione dell’autorità competente.
Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione è previsto all’art.5 del D.lgs. 117/2008: si tratta di una sezione del piano globale dell’attività estrattiva, predisposto al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione dall’autorità competente, che va a regolamentare tutta l’attività estrattiva connessa con la produzione di rifiuti di estrazione, compresa la diretta provenienza dei rifiuti dalle attività estrattive.
Il d.lgs. 117/2008 art.3 comma 1 definisce “il trattamento” come il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche.
Nell’interpello presentato al MASE,il Ministero ha aggiunto che le operazioni di sedimentazione con o senza flocculante possono essere ricomprese nella più ampia definizione di trattamento nel momento in cui si fa riferimento ai processi fisico-chimici effettuati sulla risorsa minerale o nell’ambito del ritrattamento dei rifiuti di estrazione.
Però, chiarisce il MASE, tali operazioni devono essere dettagliatamente descritte all’interno del piano di gestione dei rifiuti di estrazione nel quale devono trovare soluzione tutte le problematiche relative ai materiali estrattivi e ai rifiuti da essi derivanti.
Sui rifiuti da attività estrattive leggi anche: