Trasporto intermodale di rifiuti: il Comitato Gestori ambientali ha fornito tre diverse risposte a quesiti posti dagli operatori circa la possibilità che una parte del trasporto su strada dei rifiuti possa avvenire con mezzi diversi, mediante un complesso veicolare composto da un trattore/ motrice nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/ rimorchio.
Ciò vale tanto nella fase iniziale del trasporto su strada che nella finale, purché le diverse imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.
Vediamo nel dettaglio le tre precisazioni
Secondo il Comitato Gestori l’impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada può essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le ulteriori seguenti condizioni:
Il Comitato Gestori con Circolare n. 6 del 21 luglio 2022 conferma che anche una impresa diversa da quella iniziale può effettuare il trasporto finale dei rifiuti su strada e aggiunge che al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto richiamando, in sostanza, il rispetto delle condizioni della Circolare 2017.
La Circolare 2/2023 conferma che il trasporto intermodale di rifiuti può iniziare (e non solo terminare, come detto nella circolare del 2017) con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio), purché le imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.
Nella Circolare 2/2023, l’Albo risponde quindi ad alcuni interrogativi:
i dati da inserire nei formulari dovranno essere indicati negli appositi spazi le generalità e il numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l’impresa che ha in disponibilità ilsemirimorchio/rimorchio, mentre i dati .
Nei documenti di trasporto dovranno essere indicate negli appositi spazi, le generalità e il numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di entrambe le imprese che concorrono al trasporto.
Secondo il Comitato rimane titolare dle trasporto l’impresa che ha in disponibilità ilsemirimorchio/rimorchio.
Il Comitato indica come documenti di trasporto il formulario, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o documento di movimento o l’allegato VII al Regolamento CE n. 1013/2006 se si stratta di un trasporto tranfrontaliero di rifiuti. Ma i dati dell’impresa titolare del trattore/ motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.
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