17.10.25
in base all’art. 40 del Testo Unico di Sicurezza (TUS) il medico competente deve comunicare annualmente i dati della sorveglianza sanitaria dell’anno precedente. INAIL ha predisposto un applicativo che consente la sola trasmissione telematica. Di anno in anno il Ministero Salute indica la scadenza entro la quale effettuare tale comunicazione.
Il Ministero della Salute con circolare prot. n. 9463 del 27 marzo 2024, ha prorogato fino al 31 maggio 2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.
In applicazione dell’art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale di Inail.
Nel 2024, con Circolare del 16 febbraio 2022 il Ministero della Salute aveva fissato al 31 luglio 2022 il termine per l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2021 in relazione alla difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza Covid-19, al fine di consentire ai medici competenti una migliore gestione dell’inoltro dei dati.
Per approfondire sull’obbligo di comunicazione dei dati sanitari derivanti dalla sorveglianza sanitaria leggi il nostro approfondimento sulla normativa del Testo Unico di Sicurezza e sui decreti che hanno istituito l’attuale sistema di comunicazione.
17.10.25
03.10.25