17.10.25
Con RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 in materia di malattie professionali riconosciute a livello europeo, la COMMISSIONE sostituisce (art.3) la precedente Raccomandazione 2003/670/CE della Commissione, del 19 settembre 2003 in materia.
In particolare, inserisce la voce 408 COVID-19 nell’Elenco europeo delle malattie professionali alla luce di possibili nuove ondate di COVID-19 e della comparsa di varianti del virus SARS-CoV-2.
Nella Raccomandazione 2022/2037, la Commissione fornisce diverse indicazioni (art.1) agli Stati membri, relative all’aggiornamento e al miglioramento di vari aspetti delle loro politiche in materia di malattie professionali anche con riferimento al Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza che richiede di rafforzare la base di conoscenze comprovate, migliorare la ricerca e la raccolta di dati, tanto a livello di UE quanto a livello nazionale quale prerequisito per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.
La RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 la COMMISSIONE inserisce la voce 408 nell’allegato della Raccomandazione 2003/670/CE (ormai sostituita).
La voce 408 così recita
COVID-19 provocata dal lavoro svolto nei settori della prevenzione delle malattie, dell’assistenza sanitaria e sociale e dell’assistenza domiciliare o, in un contesto pandemico, in settori in cui si registra un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione.
Ma la Commissione specifica ulteriormente alcuni concetti della voce.
Secondo la Commissione la nozione va riferita alle attività economiche di cui alla sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2 .
Per quanto riguarda le attività economiche diverse da quelle, le condizioni stabilite, vale a dire l’esistenza di un «contesto pandemico» e l’esistenza di un «focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione», dovrebbero essere intese come stabilite cumulativamente.
Un «contesto pandemico» è da intendersi come tale quando gli organismi internazionali competenti, come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dichiarano che alcuni focolai di una malattia costituiscono una pandemia mondiale.
La Commissione preliminarmente ricorda che le misure di sanità pubblica da adottare in qualsiasi contesto pandemico, comprese quelle applicabili ai luoghi di lavoro e alle imprese, come pure la constatazione dell’esistenza di un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione, dovrebbero spettare agli Stati membri nel rispetto del diritto dell’UE, compresa la legislazione dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con l’inserimento della Voce 408, la Commissione raccomanda agli Stati membri di definire un «focolaio» conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali.
Secondo la Commissione, si parla quindi di rischio «provato» di infezione in attività per le quali, conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali, è stato stabilito un nesso causale tra il lavoro svolto e l’aumento dell’esposizione al SARS-CoV-2.
Ricordiamo che la LEGGE di conversione (27 novembre 2020, n. 159) di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ha apportato modifica all’Allegato XLVI del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Elenco degli agenti biologici classificati, inserendo nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» la dicitura: «
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3».
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La Commissione, pur sostituendo la precedente Raccomandazione 2003/670/CE, ne ribadisce il contenuto e la aggiorna (sostituendola con la RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 nell’ottica di promuovere il riconoscimento della COVID-19 come malattia professionale da parte degli Stati membri e incoraggiare la convergenza.
Inoltre, impartisce agli Stati membri specifiche raccomandazioni relative alla gestione normativa e statistica delle malattie professionali (art.1) che riassumiamo di seguito:
La (ormai sostituita) Raccomandazione 2003/670/CE della Commissione, del 19 settembre 2003, sull’elenco europeo delle malattie professionali, aveva raccomandato agli Stati membri di attuare una serie di misure analoghe a quelle della nuova Raccomandazione 2022, volte ad aggiornare e migliorare vari aspetti delle loro politiche in materia di malattie professionali.
Tali misure riguardano il riconoscimento, l’indennizzo e la prevenzione delle malattie professionali, la fissazione di obiettivi nazionali per la riduzione dei tassi delle malattie professionali, la dichiarazione e la registrazione delle malattie professionali, la raccolta di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie, la promozione della ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, il miglioramento della diagnosi delle malattie professionali, la diffusione di dati statistici ed epidemiologici sulle malattie professionali e la promozione di un contributo attivo dei sistemi sanitari pubblici nazionali alla prevenzione delle malattie professionali.
L’allegato I della RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 contiene l’Elenco europeo delle malattie professionali
Le malattie ivi descritte devono essere direttamente connesse con la professione esercitata e la Commissione definisce i criteri di riconoscimento per ciascuna malattia professionale.
Distingue le malattie in
L’Allegato II contiene l‘Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell’allegato I dell’elenco europeo
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