21.10.25
La restrizione n. 74 del regolamento REACH, disciplina la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso dei diisocianati e prevede che, a partire dal 24 agosto 2023, le miscele per usi industriali e professionali che contengono tali composti chimici, singolarmente e in combinazione, in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso, non potranno essere più utilizzati, senza un adeguato percorso formativo.
Un nuovo documento tecnico dell’INAIL approfondisce le implicazioni normative per i datori di lavoro, gli obblighi previsti e i criteri da adottare per l’uso sicuro dei diisocianati.
Oltre quattro milioni di lavoratori in Europa potrebbero essere esposti ai diisocianati, composti chimici impiegati nella produzione di materiali come schiume poliuretaniche, vernici e adesivi.
A causa del rischio elevato di malattie professionali, connesse a tale esposizione, l’Unione europea ha avviato una procedura di restrizione culminata nel Regolamento (UE) 2020/1149, che ha aggiornato l’Allegato XVII del Regolamento REACH introducendo una nuova voce, la cosiddetta “Restrizione 74”.
Questa misura ha un duplice obiettivo: regolamentare l’immissione sul mercato dei diisocianati e rendere obbligatoria la formazione degli utilizzatori professionali e industriali di tali sostanze, per garantire un utilizzo più sicuro nei luoghi di lavoro.
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici, impiegati in un’ampia gamma di settori produttivi che utilizzano schiume, sigillanti e rivestimenti, come ad esempio: edilizia, automotive, produzione di mobili, plastica e metallurgia.
Tra i composti più diffusi troviamo:
Le principali vie di esposizione nei luoghi di lavoro sono quella respiratoria e quella cutanea.
A rendere la gestione del rischio ancora più complessa contribuisce la volatilità medio-bassa e l’alta soglia olfattiva di alcune di queste sostanze, che possono quindi essere percepite solo oltre i valori limite di esposizione professionale.
Dal 24 agosto 2023 è possibile utilizzare diisocianati per scopi industriali e professionali, solo dopo che gli “utilizzatori” abbiano ricevuto una formazione adeguata e certificata.
L’obbligo formativo si estende anche ai lavoratori autonomi e ai supervisori.
La formazione obbligatoria deve:
La restrizione REACH 74 prevede tre livelli di formazione progressivi (Formazione generale, intermedia, avanzata) da effettuare a cura di un esperto in salute e sicurezza sul lavoro.
Il mancato rispetto delle restrizioni previste dal Regolamento REACH è sanzionato dal D.lgs. 133/2009.
Il fact sheet Inail ricorda, inoltre, che la vigilanza è attuata secondo quanto sancito dall’Accordo Stato-Regioni e le provincie autonome, del 29 ottobre 2009.
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