18.11.25
Sicuramente organizzare una sagra o una festa popolare non è facile. La cogente normativa in materia di sicurezza, prevede infatti una serie di adempimenti obbligatori ai quali devono sottostare tutti gli organizzatori. Nel farlo si mette in moto un meccanismo che deve rispondere a molte esigenze, prima fra tutte, quella della sicurezza, indipendentemente dalla dimensione e/o estensione della sagra.
Partendo dalla Circolare Gabrielli, l’articolo compie una ricognizione della normativa di riferimento ed identifica le misure di sicurezza, emergenza ed evacuazione da seguire nell’organizzazione di feste, eventi e sagre, in base al livello di rischio del singolo evento e con una disamina dei diversi obblighi collegati alla predisposizione del Piano di emergenza ed evacuazione antincendio.
Di solito gli attori coinvolti in una manifestazione di pubblico spettacolo sono molteplici e comprendono il pubblico, gli eventuali artisti e commercianti presenti, le giostre e gli organizzatori dell’evento stesso.
Generalmente ogni evento prevede, anche, l’allestimento di strutture a carattere temporaneo in legno o ferro o coperture con tendoni, palchi e piste da ballo, ecc.
Per ogni fase di realizzazione vi sono insiti dei rischi, che vanno dalle più banali cadute a eventi più complessi ed incontrollabili. Rischi che possono aumentare in situazioni, quasi sempre, amplificate da stati di coscienza alterati dall’assunzione, ove non prevenuta o vietata, di sostanze alcoliche, che riducono la capacità di controllo di una folla, difronte a fatti imprevisti, mettendo in pericolo la vita di molte persone con comportamenti di massa incontrollabili.
Sottovalutare la capacità attrattiva di migliaia di persone in questo tipo di manifestazioni, può diventare la prima condizione di pericolo se non gestita, per cui, ad eventi avversi, tutte le persone presenti si ritrovano potenzialmente esposte a pericolo.
A testimonianza di ciò che scrivo, vorrei ricordare, alcuni gravi incidenti occorsi in occasione di sagre, di feste, concerti o eventi pubblici nel passato.
Incidenti che oltre alle conseguenze sul piano sanitario e sociale, hanno prodotto anche strascichi sul piano legale, interessando i diversi attori, riconosciuti quali organizzatori quali il Sindaco e il Presidente della pro-loco.
Indicativo rispetto a quanto ricordato il caso dell’incidente di Barbarano, dove tra gli imputati troviamo l’ex sindaco con tre assessori della sua giunta, il presidente della pro loco, i proprietari della bancarella da cui è partita l’esplosione e l’installatore dell’impianto a gas. Tutti accusati di concorso in incendio colposo (art. 449 C.P.) e lesioni personali (art. 582 C.P.). Diversamente, per gli amministratori sono state ipotizzate imputazioni di omissioni di atti d’ufficio per non aver indetto una conferenza dei servizi.
Per tutto ciò ci chiediamo come conciliare le esigenze delle manifestazioni con la sicurezza dei partecipanti? Chi controlla? Chi ne risponde?
Il tema della tutela della salute e della sicurezza nelle feste assume sempre più importanza e, per quanto riguarda le sagre di paese, il tema di discussione assume, dopo la «circolare Gabrielli», una funzione coattiva.
Circolare che, comunque, voleva essere il punto di partenza attraverso una serie di prescrizioni più ferree verso gli organizzatori di eventi, soprattutto dopo i tragici avvenimenti di piazza San Carlo a Torino.
Dobbiamo pertanto, capire di cosa si tratta in concreto e a quali obblighi sono sottoposti gli organizzatori di eventi (per inciso, si considera organizzatore di eventi “chiunque organizzi qualsiasi evento o manifestazione, anche no profit”.
Si legge nel testo dell’accordo: (omissis)… “L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell’area interessata”(omissis)…
Di conseguenza, gli eventi e le manifestazioni ovunque si svolgano, all’aperto o al chiuso, programmati o organizzati per fini sportivi, ricreativi, sociali, promossi da privati, enti non profit, o da qualunque società od organizzazione economica, devono essere classificati in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario sulla base delle seguenti variabili:
Per ogni evento, di conseguenza, deve essere previsto sempre un Piano di Sicurezza e di emergenza, predisposto dagli organizzatori delle manifestazioni, attraverso professionisti qualificati e certificati, così come indicato dalla vigente normativa in materia.
Per gli eventi e le manifestazioni programmate l’organizzatore dovrà identificare il livello di rischio preventivo e l’insieme di misure di prevenzione e protezione da adottare per mitigare il rischio dovuto alla casualità, ma anche come insieme di misure tese a prevenire e minimizzare gli impatti delle eventuali evacuazioni delle aree.
Eventualmente applicando una metodica di valutazione a punteggi come l’algoritmo di Maurer e l’approccio prestazionale al fine di effettuare un valutazione quantitativa del livello di sicurezza.
Determinando conseguentemente, le misure gestionali (formazione, addestramento, gestione dell’emergenza, sorveglianza, ecc.) e le misure di prevenzione e protezione, ma anche sulla base del punteggio ottenuto col metodo Maurer, il numero di ambulanze da soccorso, da trasporto, team di soccorritori a piedi, unità medicalizzate e medici che dovranno essere presenti sulla scena dell’evento o della manifestazione.
Articolando conseguentemente il piano di soccorso attraverso:
Tutti gli oneri e i costi economici relativi agli obblighi descritti sono a carico dell’organizzatore.
Una volta calcolato il rischio, l’organizzatore deve redigere il piano di emergenza ed evacuazione ed applicare le misure di mitigazione in base al livello di pericolo preventivato.
Per ogni manifestazione l’organizzatore dovrà
Negli ultimi anni ci sono state diverse modifiche alla regolamentazione in tema di sicurezza negli eventi. Le nuove indicazioni operative, sembrano volere garantire un approccio più flessibile per quanto riguarda la gestione del rischio, valutando le misure di sicurezza rispetto alle criticità di ciascun evento e luogo.
La nuova Circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 rivede gli obblighi sanciti dal precedente decreto legislativo il 28 agosto 1997, e definiti nel 2014 dalla Conferenza Stato – Regioni e Prov. Autonome Trento e Bolzano, che fino alla nuova regolamentazione costituivano le “linee d’indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”, cioè le indicazioni operative da applicare.
L’obiettivo della nuova circolare è quello di risolvere le difficoltà di applicazione delle precedenti regolamentazioni, facilitando le disposizioni più idonee ai diversi tipi di manifestazioni.
Per chiarire meglio: il documento stabilisce che sono i sindaci/presidenti delle Commissioni a dover informare le prefetture circa le specifiche problematiche connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti.
La nuova normativa, contrariamente alla precedente disciplina ministeriale, aumenta il potere decisionale dei sindaci nella valutazione dei punti critici e problematici di ogni singolo evento, e la Prefettura, acquisisce un ruolo sempre più centrale nello stabilire la procedura di autorizzazione di eventi complessi. In sostanza, i sindaci potranno, quindi, più facilmente autorizzare gli eventi, assumendosi la totale responsabilità, che riguardano fiere, mostre e sagre, mentre per i concerti in piazza e anche situazioni come i luna park andrà coinvolta la Commissione di vigilanza. Solo gli eventi particolarmente rilevanti saranno oggetto di valutazione per l’applicazione della nuova normativa
Rischio totale della manifestazione = (A+B)*C+(D+E)
| 500 Visitatori | 1 Punto | 6.000 Visitatori | 5 Punti |
| 1.000 Visitatori | 2 Punti | 10.000 Visitatori | 6 Punti |
| 1.500 Visitatori | 3 Punti | 20.000 Visitatori | 7 Punti |
| 3.000 Visitatori | 4 Punti | ogni ulteriori 10.000 visitatori | 1 punto |
Se la manifestazione si svolge al chiuso, il punteggio va raddoppiato.
In base al numero di biglietti venduti, ai precedenti, oppure in base alla superficie disponibile (stima: 2 visitatori/mq), ogni 500 visitatori = 1 punto
| Tipo di manifestazione | Coeff. | Tipo di manifestazione | Coeff. |
| Equitazione | 0,1 | Gara di Fondo | 0,3 |
| Concerto | 0,2 | Mista (Sport+Musica+Show) | 0,35 |
| Opera | 0,2 | Fuochi d’Artificio | 0,4 |
| Rappresentazione Teatrale | 0,2 | Festa Folkloristica | 0,4 |
| Show | 0,2 | Festa di quartiere o di strada | 0,4 |
| Manifestazione sportiva generica | 0,3 | Manifestazione Musicale | 0,5 |
| Esposizione | 0,3 | Comizio | 0,5 |
| Bazar | 0,3 | Carnevale | 0,7 |
| Spettacolo di Danza | 0,3 | Dimostrazione o corteo | 0,8 |
| Gara Ciclistica | 0,3 | Gara Automobilistica/Motociclistica | 0,8 |
| Mercatino delle Pulci o di Natale | 0,3 | Aeroshow | 0,9 |
| Fiera | 0,3 | Concerto Rock | 1 |
Se previste personalità, 10 punti ogni 5 personalità presenti o previste.
Se si temono rischi di violenze o disordini, aggiungere altri 10 punti. Definizione delle risorse necessarie in base al punteggio ottenuto.
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