20.11.25
Il Tribunale di Versailles ha condannato Ikea a pagare oltre un milione di euro (1,2 milioni di dollari) in multe per una campagna di spionaggio, non industriale, ma personale, su rappresentanti sindacali, dipendenti e, persino, su alcuni clienti insoddisfatti.
Secondo la sentenza, si tratta di “ricettazione di dati personali in modo fraudolento“; condannati 13 dirigenti e l’ex Amministratore Delegato di Ikea France, Jean Louis Baillot, a pene detentive con la condizionale (18 mesi), per aver fatto spiare diverse centinaia di dipendenti nel periodo fra il 2009 e il 2012.
Naturalmente per Ikea la sanzione pecuniaria non è particolarmente significativa, ma la sentenza stabilisce un principio che potrà diventare un punto di riferimento in tutta Europa colpendo diverse aziende che trattano i dati del loro personale in modo illegittimo.
Con riferimento al rapporto di lavoro, i datori di lavoro e lavoratori sia nel settore pubblico che in quello privato devono avere consapevolezza che molte attività svolte normalmente nel contesto di lavoro comportano il trattamento di dati personali relativi ai lavoratori, e talora di dati personali sensibili.
In effetti, i datori di lavoro raccolgono dati personali dei rispettivi dipendenti per numerosi e diversi scopi, fin dall’inizio del rapporto di lavoro o persino precedentemente ad esso.
Nella fase di reclutamento del personale, chi presenta una richiesta di lavoro deve fornire dati personali al datore di lavoro potenziale, il quale generalmente tratta questi dati personali al fine di valutare l’idoneità dei candidati.
La raccolta ed il trattamento ulteriore di dati personali dei lavoratori proseguono per l’intera durata del rapporto di lavoro. Queste attività di trattamento riguardano, in condizioni normali, tutti i dati personali che il datore di lavoro ha chiesto e/o ottenuto dai propri dipendenti.
Nel trattamento di dati personali per scopi di lavoro l datori di lavoro devono:
Le misure in questione devono essere adattate alla quantità e tipologia dei dati oggetto di trattamento ed alla natura delle attività intraprese, e devono tenere conto anche delle implicazioni potenziali per i diritti e le libertà fondamentali dei dipendenti.
I datori di lavoro devono raccogliere dati personali
La memorizzazione di dati personali per scopi di lavoro è consentita esclusivamente se i dati sono stati raccolti in conformità dei principi sanciti dal GDPR ed esclusivamente per il periodo necessario al perseguimento dello scopo legittimo del trattamento.
I dati in questione devono essere
In caso si memorizzino dati valutativi concernenti la prestazione o le potenzialità di un dipendente, tali dati devono essere utilizzati esclusivamente allo scopo di valutare le competenze professionali.
É necessario soddisfare almeno uno dei criteri fissati nell´art. 6 del GDPR per procedere al trattamento di dati personali nel contesto dei rapporti di lavoro. Ciascuno di tali criteri prevede che ogniqualvolta vi si faccia ricorso, il trattamento effettuato sia realmente “necessario per” raggiungere l’obiettivo in oggetto anziché semplicemente incidentale a tale fine.
La Raccomandazione CM/Rec(2015)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale ha inoltre precisato che il dipendente dovrebbe poter ottenere, su richiesta, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, conferma del trattamento di dati personali che lo riguardano. La comunicazione dovrebbe avvenire in forma intelligibile e contenere tutte le informazioni relative alla fonte dei dati nonché ogni ulteriore informazione che il titolare sia tenuto a fornire per garantire la trasparenza del trattamento.
Inoltre, la stessa Raccomandazione sostiene che il diritto di accesso dovrebbe essere garantito anche con riguardo ai dati valutativi, compreso il caso in cui tali dati si riferiscano a valutazioni delle prestazioni, della produttività o delle capacità del dipendente, al più tardi una volta completato il processo valutativo, salvi i diritti di difesa del datore di lavoro o di terzi interessati. Anche se i dati in oggetto non sono passibili di rettifica da parte del dipendente, dovrebbe essere possibile contestare valutazioni puramente soggettive nel rispetto del diritto interno.
Con riferimento, poi, ai dati relativi alla valutazione del personale, Il Gruppo di lavoro “Articolo 29” (Art. 29 WP) con la raccomandazione n. 1/2001 aveva già precisato che dati personali possono essere trovati nel quadro di valutazioni e giudizi soggettivi, che possono includere elementi specifici che caratterizzano l’identità fisica, fisiologica, mentale, economica, culturale o sociale della persona interessata.
Ciò vale anche se un giudizio o una valutazione sono formulati sotto forma di un punteggio, di una scala di valori o di altri parametri di valutazione.
Il fatto che, ai sensi di una legge nazionale, taluni di questi dati soggettivi
non esclude che si tratti di dati personali, con riguardo alla trasparenza del loro trattamento e all’esercizio del diritto d’accesso.
Considerazioni simili valgono per quanto riguarda il fatto che l’accesso diretto ai dati inclusi in giudizi soggettivi o valutazioni può essere negato o limitato ai sensi della legge nazionale.
Le nuove disposizioni nazionali sulla protezione dei dati personali
Edizione: novembre 2018
L’obiettivo del presente lavoro è quello di fornire uno strumento operativo al lettore in grado di far capire, in modo chiaro e veloce, quali sono stati i cambiamenti intervenuti nell’ambito della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) a seguito dell’entrata in vigore del decreto di armonizzazione n. 101/2018.
Violazioni della privacy e sanzioni amministrative pecuniarie
GDPR: tipologie di reati ed esempi reali. Modelli di calcolo delle sanzioni
Biasiotti Adalberto Caiazza Antonio
Edizione: novembre 2020