20.11.25
Da gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove norme europee per l’utilizzo dei droni. In questo articolo vediamo quali le novità e le regole da tenere in considerazione per quello che riguarda l’impiego dei droni e la loro gestione sotto il profilo dell’utilizzo e della privacy.
a cura di Paolo Piccioli
Il 1° gennaio 2021, è diventato pienamente applicabile il Regolamento (UE) 2018/1139 (c.d. “Regolamento Basico”), al quale si accompagnano:
emanati per garantire, nel loro imprescindibile complesso omogeneo e unitario, un elevato livello di sicurezza nell’impiego e nell’integrazione degli UAS (Unmanned Aircraft System) nello spazio aereo europeo destinato all’aviazione civile.
La definizione di un framework normativo omogeneo, coerente e condiviso a livello comunitario ha rappresentato da sempre una richiesta unanime di tutti gli stakeholder del settore e una garanzia di sviluppo tecnologico, economico e sociale.
Si tratta di una svolta importante per tutto il settore, destinata a fare chiarezza in un panorama legislativo fino ad allora frammentato in una miriade di disposizioni nazionale che non aiutavano a promuovere una crescita a tutto campo del mercato dei droni e tanto meno a disciplinarne le operazioni e gli ambiti di impiego.
Detti regolamenti sono stati integralmente recepiti anche da ENAC, con la pubblicazione del Regolamento UAS-IT, Edizione 1 del 4 gennaio 2021. L’attenzione prioritaria sulle operazioni e sugli scenari di volo, e sui profili di rischio connessi all’impiego degli UAS costituisce un notevole passo avanti nel lungimirante progetto europeo di sviluppo della futura aviazione, civile e militare, consolidando i traguardi già raggiunti e aprendo la strada a sperimentazioni e visioni sempre più ambiziose.
L’impiego dei droni in ambito civile rappresenta una realtà consolidata e con prevedibili ulteriori spazi di crescita futuri. La condizione per uno sviluppo sostenibile del mercato dei droni e per la loro accettazione sociale è rappresentata da concrete e trasparenti garanzie che la gestione di questi speciali velivoli avvenga:
La “social sustainability” dei droni è strettamente connessa alla corretta percezione della loro utilità di impiego e alla gestione di tutti i rischi connessi al loro impiego. Il supporto di un’idonea normativa sulla protezione dell’intimità e dei dati personali degli individui contribuirà sicuramente all’accettazione di queste nuove tecnologie, viste spesso come occhi e orecchie indiscreti e invasivi capaci di violare la privacy. Qualunque sia il loro utilizzo (per lavoro, svago, finalità di sicurezza o interesse pubblico), infatti, i droni possono raccogliere un’enorme quantità di informazioni e immagini (anche di natura riservata o protetta), archiviarle e renderle disponibili per molteplici scopi, potenzialmente anche contra legem.
Nei regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano l’utilizzo degli UAS (Unmanned Aircraft System), la privacy viene affrontata in modo secco, rimandando direttamente:
A queste ultime si riferiscono anche le informative di buona condotta rivolte a chi intende svolgere operazioni con i droni pur non essendo un esperto di privacy.
Tra queste, a mero titolo esemplificativo, ricordiamo:
Ciò che potrebbe apparire un interesse sommario per la materia, in realtà esprime la ferma convinzione dei legislatori che la gestione della privacy nell’impiego dei droni non costituisca materia a sé ma debba, invece, soddisfare a pieno i principi e le disposizioni che tutelano nella loro interezza la protezione dei dati personali e la sfera privata degli individui.
La privacy è cosa seria, anche quando si parla di droni, la cui presenza può invadere la sfera personale altrui, generare la sensazione di essere spiati e indurre disagio nelle persone, fino a influenzarne i comportamenti (c.d. “effetto panopticon”).
L’utilizzo di un UAS presuppone conoscenze non soltanto in ambito aeronautico ma anche riguardanti la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone (sicurezza e riservatezza in primis). Vediamo, dunque, come comportarsi.
Preliminarmente occorre rispettare i principi tecnico-operativo-progettuali di privacy by design & by default.
E’ necessario accertarsi che i droni siano costruiti e configurati fin dall’origine in conformità con il principio di minimizzazione (ossia limitazione) della raccolta dei dati personali, particolari o sensibili.
Parimenti, tutti gli altri principi generali sanciti dall’art. 5 del GDPR:
dovranno essere scrupolosamente osservati, per garantire la base giuridica su cui si fonda l’impiego degli UAS e la legittimità del trattamento dei dati raccolti.
Secondariamente, considerate alcune peculiarità che possiedono la raccolta e il trattamento dei dati acquisiti tramite droni, costituisce una buona prassi (anche laddove non espressamente obbligatoria):
Ciò per:
A prescindere dal fatto che le operazioni con i droni debbano svolgersi nel massimo rispetto delle persone, è obbligo del pilota rendere trasparenti le operazioni di volo. Questo è possibile rendendo disponibile, ove consentito e nelle forme previste dalla legge, un’informativa che chiarisca le finalità di volo.
Inoltre è obbligo del pilota essere sempre visibile e facilmente individuabile da chiunque desideri chiedere informazioni o voglia opporsi alle riprese o negare il consenso al trattamento dei dati raccolti, specie se si prevede di diffondere le immagini acquisite.
La trasparenza nell’impiego dei droni è un’altra efficace garanzia a tutela del rispetto dei diritti degli individui.
Per concludere, la tutela della privacy va attentamente valutata in ragione delle enormi potenzialità tecnologiche dei droni e degli interessi economici sottostanti. È facile ipotizzare che il crescente impiego dei droni in attività a forte impatto sociale renderanno sempre più vivace e centrale il tema della tutela della privacy delle persone. Buon senso e prudenza, in fondo, rimangono i migliori principi nell’impiego responsabile delle nuove tecnologie. Sarebbe sufficiente richiamarsi ad essi per risolvere molti dubbi e controversie.




