20.11.25
Accedere ai cellulari dei privati, durante le indagini, è possibile per la polizia giudiziaria a specifiche e ben chiare condizioni.
Nella Sentenza del 4 ottobre 2024. C.G. contro Bezirkshauptmannschaft Landeck, la Corte di Giustizia europea ha sancito che l’accesso della polizia ai dati contenuti in un telefono cellulare non è necessariamente limitato alla lotta contro i soli reati gravi, ma, quando questo accesso si verifica, si richiedono garanzie specifiche a tutela dell’interessato ed una previa autorizzazione da parte di un giudice .
Nel caso sottoposto alla Corte, un cittadino austriaco aveva adito il giudice lamentando un accesso non autorizzato della polizia al suo cellulare.
La polizia austriaca aveva infatti sequestrato il telefono cellulare del destinatario di un pacco dopo aver accertato, nel corso di un controllo in materia di stupefacenti, che tale pacco conteneva 85 grammi di cannabis. La polizia austriaca aveva tentato invano di sbloccare il cellulare per accedere ai dati in esso contenuti, ma non disponeva di alcuna autorizzazione del pubblico ministero o di un giudice, non aveva documentato i suoi tentativi di sblocco e non ne aveva informato l’interessato.
La Corte ricorda che l’accesso da parte della polizia, nell’ambito di un’indagine penale, ai dati personali conservati in un telefono cellulare può costituire un’ingerenza grave, o addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali dell’interessato.
È dunque imprescindibile secondo la CGE che ogni Stato definisca i presupposti giuridici che giustifichino tale accesso, quali la natura o le categorie dei reati contestati per i quali si chiede l’accesso. Inoltre, tale accesso deve, inoltre, essere subordinato a una previa autorizzazione da parte di un giudice o di un’autorità indipendente, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati.
L’interessato, poi, deve essere informato dei motivi dell’autorizzazione non appena la comunicazione di tali informazioni non rischi più di compromettere le indagini.
La Corte di giustizia aggiunge anche che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni governi, la normativa dell’Unione si applica non solo in caso di accesso riuscito ai dati personali contenuti in un telefono cellulare, ma anche al tentativo di accesso.
La Corte chiarisce che l’accesso all’insieme dei dati contenuti in un telefono cellulare può costituire un’ingerenza grave, se non addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali della persona interessata. Infatti, tali dati, che possono includere messaggi, foto e la cronologia di navigazione su Internet, possono, se del caso, consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata di tale persona. Inoltre, alcuni di questi dati possono essere particolarmente sensibili.
Riguardo alla possibilità di accesso ai dati del cellulare di una persona nel corso di procedimenti investigativi e per esigenze di ordine pubblico, la Corte ricorda che la gravità del reato oggetto dell’indagine costituisce uno dei parametri centrali in sede di esame della proporzionalità di tale ingerenza grave nei confronti della persona.
Tuttavia, spiega la Corte, l’accesso ai dati di un cellulare non può limitarsi ai soli “casi gravi” perché altrimenti si limiterebbero indebitamente i poteri di indagine delle autorità competenti. Ne deriverebbe un aumento del rischio di impunità per i reati in generale e quindi un rischio per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione
Ovviamente, però, spiega la Corte, tale “ingerenza nella vita privata e nella protezione dei dati deve essere prevista per legge”, il che implica che il legislatore nazionale debba definire in modo sufficientemente preciso gli elementi da prendere in considerazione, in particolare