DL Enti pubblici convertito, riconoscimento facciale: stop fino al 31 dicembre 2025 (DL 51/2023)

Fino al 31 dicembre 2025 viene sospesa l’installazione e l’utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

L’Articolo 8-ter del DL ENTI PUBBLICI il Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, coordinato con la
legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87
sposta dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine originariamente previsto dal DL 139/2021 che contiene norme per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Riconoscimento facciale: cosa prevede il DL 139/2021

impianti videosorveglianza

L’articolo9, comma 9, del DL 139/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205) aveva disposto la sospensione dell’installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati fino all’entrata in vigore di una disciplina legislativa specifica

Il DL 139/21 (comma 10 dell’art.9) prevedeva anche una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per i trasgressori, da 50.000 euro a 150.000 euro.

Sospensione riconoscimento facciale: deroghe

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In base al comma 10 si rettificava che la sospensione non si applica

  • agli impianti di videosorveglianza che non utilizzino riconoscimento facciale e siano conformi alla normativa vigente.
  • ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali, in presenza di parere preventivo favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

Tale parere non è tuttavia richiesto ove si tratti di trattamenti effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie del pubblico ministero (spiega il comma 12 dell’art.9).

Riconoscimento facciale: news e approfondimenti

Cosa si intende per dati biometrici?

La sospensione al riconoscimento facciale riguarda “dati biometrici” come definiti dall’articolo 4, n. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR) nonché dall’articolo 3, n. 13 della Direttiva (UE) 2016/680, ovvero i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici.