20.11.25
Con REGOLAMENTO (UE) 2024/868 del 13 marzo 2024, il Consiglio europeo allinea la Decisione GAI (del Consiglio “Giustizia e affari interni“) che regola il sistema informativo doganale, alle norme europee in materia di protezione dei dati (ovvero la direttiva (UE) 2016/680)
Che cos’è la Decisione GAI e a cosa serve il Sistema informativo doganale (SID)? In cosa consiste l’allineamento con le norme europee sulla privacy?
La decisione 2009/917/GAI del Consiglio istituisce il Sistema informativo doganale (SID), che mira a facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e quindi più efficaci le amministrazioni doganali degli Stati membri.
Il SID o Sistema informativo doganale, consiste in una banca dati centrale che conserva dati personali, quali cognomi e nomi, indirizzi, numeri dei documenti di identità relativi a merci, mezzi di trasporto, imprese o persone e articoli e denaro contante bloccati, sequestrati o confiscati.
La banca dati centrale è gestita dalla Commissione, che non ha accesso ai dati personali in essa contenuti.
Il Regolamento allinea la decisione 2009/917/GAI alla direttiva (UE) 2016/680 (con modifiche dirette sul testo della Decisione) richiedendo che le norme in materia di protezione dei dati personali contenute nella Decisione GAI siano:
Quanto al SID, il Sistema informativo Doganale istituito dalla Decisione GAI, le modifiche del Regolamento implicano un maggiore controllo da parte del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità nazionali di controllo.
Il Regolamento incide anche su alcuni termini utilizzati nella Decisione GAI: ad esempio sostituisce l’espressione «gravi infrazioni» con il termine «reati» di cui nella direttiva (UE) 2016/680, tenendo presente il fatto che, quando una particolare condotta è vietata dal diritto penale di uno Stato membro, ciò implica di per sé un certo grado di gravità dell’infrazione.
Il Consiglio ricorda anche che non tutti i reati previsti dalle leggi nazionali sono oggetto della decisione 2009/917/GAI (ad esempio, i reati di traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi e riciclaggio di denaro sono contemplati dalla decisione 2009/917/GAI) ed ogni Stato deve stilare un elenco di reati ai sensi delle rispettive leggi nazionali che soddisfano determinate condizioni ai fini dell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali.
Il Regolamento apporta modifiche alla Decisione GAI richiedendo che le autorità nazionali di controllo responsabili di garantire il controllo e l’applicazione della direttiva (UE) 2016/680 in ciascuno Stato membro dovrebbero essere competenti per il controllo e l’applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali presenti nella decisione 2009/917/GAI da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro.
Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere il compito di controllare e garantire l’applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali di cui nella decisione 2009/917/GAI da parte della Commissione, di Europol e di Eurojust.
Un’altra questione tratta dal Regolamento è il trattamento dei dati personali nel quadro della decisione 2009/917/GAI: dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione e nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la protezione dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.
Il Regolamento mira quindi a semplificare la procedura che disciplina la conservazione dei dati personali nel SID eliminando l’obbligo di riesaminare annualmente la necessità di conservare i dati personali e fissando un periodo massimo di conservazione di cinque anni che può essere prolungato di un ulteriore periodo di due anni, se giustificato.
Il periodo di conservazione, spiega il Regolamento, è necessario e proporzionato alla luce della durata tipica dei procedimenti penali e della necessità dei dati per lo svolgimento di operazioni doganali e di indagini congiunte.