Il D.Lgs. 81/08, all’art. 37, ha stabilito in 32 ore la durata minima della formazione iniziale per gli RLS; per l’aggiornamento prevede 4 ore annue nelle imprese che occupano dai 15 ai 50 dipendenti; 8 ore nelle imprese con più di 50 dipendenti, fatte salve le diverse determinazioni della contrattazione collettiva.
Nel ribadire il suo ruolo partecipativo, la normativa nazionale di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) conferma il RLS aziendale e territoriale quale figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori. A questa figura sono riconosciuti, per via legislativa, diritti di:
nell’ambito dei processi decisionali aziendali, nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro.
L’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08 ha definito i contenuti minimi della formazione di questa figura; ha fissato la durata minima dei corsi in 32 ore iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima dei corsi e dell’aggiornamento, ampliandone anche i contenuti minimi.
I contenuti minimi della formazione per gli RLS riguardano le seguenti tematiche:
La contrattazione di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica), con riferimento a specificità dei propri comparti. Inoltre, il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrà prevedere un’integrazione della formazione.
È previsto l’obbligo di aggiornamento periodico annuale con durata differente a seconda del numero dei lavoratori impiegati.
La normativa di riferimento prevede l’obbligo di corsi di aggiornamento di durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori.
La normativa di riferimento prevede l’obbligo di corsi di aggiornamento di durata non inferiore ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
In caso di mancato aggiornamento annuale, in aziende con più di 15 dipendenti, il RLS non perde la formazione base già effettuata, ma non essendo in regola con gli adempimenti previsti, non può temporaneamente esercitare la funzione per cui è stato eletto.
Non appena completato l’aggiornamento (4/8 ore), il soggetto potrà riprendere a svolgere il suo ruolo di rappresentante dei lavoratori.
Il D.Lgs. all’art. 37, comma 6, stabilisce che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
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