Interpello 4/2023: RLS, nomina e numero minimo in diverse unità produttive

Con Interpello – n. 4/ 2023 del 26 giugno 2023, la Commissione interpelli del Ministero del lavoro risponde ad un quesito dei COBAS sulla nomina del RLS in diverse unità produttive (nel caso di specie, dei supermercati) e come nominarli nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti.

La Commissione consultiva risponde richiamando il ruolo della Contrattazione collettiva, previsto all’art.47.

RLS: il quesito COBAS per l’interpello 4/2023

COBAS chiede nello specifico per il comparto supermercati come procedere alla nomina di RLS nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive: serve la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Anche quando queste si trovano dislocate in due regioni diverse ed abbiano tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

Ulteriormente il COBAS chiede se nelle unità produttive tra i duecento ed i mille dipendenti è possibile la sostituzione dei 3 rls precedentemente eletti escludendo gli ulteriori regolarmente eletti.

Nomina RLS: cosa dice il Testo Unico di Sicurezza

Il Ministero del Lavoro ricapitola le disposizioni del Testo unico di Sicurezza di riferimento:

  • Art.2 lett. s, la definizione di RLS come “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” ovvero: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”
  • lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
  • l’articolo 47, sulla elezione del RLS in azienda, il numero minimo (comma 2)ed il riferimento (al comma 5) alla contrattazione collettiva.

La Commissione consultiva, dopo aver ricordato che in ogni azienda o unità produttiva, è prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ricorda che in base all’art.47 la contrattazione collettiva definisce il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
  2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
  4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
  5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
  6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali85, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
  7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
    a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
    b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
    c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
  8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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