Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori prevista dal testo unico di Sicurezza, alla quale sono riconosciuti diritti di formazione, informazione e consultazione nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro.
RLS è l’acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.
Il Rappresentante per la sicurezza viene, di norma, eletto dai lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 prevede che:
Più che dei compiti, il D.lgs. 81/08 prevede delle attribuzioni al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Queste sono stabilite dall’art. 50 D.Lgs. 81/2008 che garantisce al RLS:
Quest’ultima facoltà è particolarmente significativa.
Le autorità competenti sono certamente l’Azienda Sanitaria Locale e la Direzione provinciale del lavoro, ma la formula sembra ricomprendere anche l’Autorità Giudiziaria.
L’elezione dei RLS, salvo diversa previsione dei CCNL, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, individuata, secondo la disposizione dell’art. 47, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 nella Giornata mondiale per la sicurezza e salute sul lavoro il 28 aprile.
Come si comunica la nomina di uno o più RLS all’INAIL?
Il datore di lavoro o il dirigente devono comunicare all’INAIL, per via telematica, i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, in caso di nuova nomina o di designazione.
Il servizio “Dichiarazione RLS” consente alle aziende assicurate INAIL, ditte in possesso di Posizione assicurativa territoriale (Pat) ivi compresi i comuni e gli enti pubblici, di comunicare a INAIL i dati relativi ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) per ciascuna unità produttiva (Up) di una azienda. Consente inoltre di apportare successive modifiche ai dati già inviati.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza viene, di norma, eletto dai lavoratori.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede un numero minimo di Rappresentanti per la sicurezza, e precisamente (art. 47, comma 7):
Spesso ci si chiede se il RLS debba essere designato obbligatoriamente anche nelle micro aziende, o in quelle con un solo dipendente. In proposito è utile ricordare che:
Il D.Lgs. 81/08, infatti, all’art. 47 sancisce che l’elezione o la designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive.
Il D.Lgs. 81/08, sempre all’art. 47, stabilisce che “Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e 49 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La natura consultiva o propositiva dei compiti assegnati ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non comporta responsabilità nelle decisioni che verranno poi prese dal datore di lavoro, tant’è che a carico degli RLS non sono previste sanzioni amministrative o penali.
Tuttavia, ciò non significa che il RLS nello svolgimento dei suoi compiti sia totalmente immune da conseguenze, anche penali.
Innanzi tutto egli è penalmente responsabile quando, nell’ambito delle sue funzioni, induca intenzionalmente in errore il datore di lavoro, ad esempio, nell’ipotesi di valutazione dei rischi volutamente errata (dolo), ovvero colposamente cagioni un infortunio, purché vi sia, in tal caso, un nesso di causalità tra le lesioni subite ed il comportamento colposo del RLS.
Un altro caso in cui il RLS può incorrere in sanzioni penali è quello inerente la violazione del divieto contenuto all’art. 50, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, secondo cui i RLS sono tenuti al rispetto del segreto industriale in ordine alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere, a cura e spese del Datore di Lavoro, la formazione necessaria.
La formazione prevista per il RLS ha una durata minima di 32 ore con verifica di apprendimento, 12 delle quali inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
E’ inoltre previsto un obbligo di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
I corsi di formazione per gli RLS devono trattare i seguenti argomenti:
La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima dei corsi e dell’aggiornamento, ampliandone anche i seguenti contenuti minimi.
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile RSPP o addetto al servizio di prevenzione e protezione ASPP (art. 50, comma 7, D.Lgs. 81/08).
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avere accesso, per l’espletamento della sua funzione, alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
Nei luoghi di lavoro in cui non è stato eletto un RLS viene designato, su indicazione degli Organismi Paritetici, un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) o un Rappresentante dei Lavoratori del Sito produttivo (RLSSP).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP) viene individuato (art. 49 del D.Lgs. 81/08), su loro iniziativa, tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri.
Le modalità di individuazione e di esercizio delle funzioni del RLSSP saranno determinate in sede di contrattazione collettiva.
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