Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) viene individuato ed eletto in azienda per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto di ricevere, a spese del Datore di Lavoro, la formazione necessaria allo svolgimento del ruolo.
I contenuti minimi, la durata della formazione iniziale e dei corsi di aggiornamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono definiti dal D.Lgs. 81/2008, all’art. 37, comma 11.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Sempre all’art. 37, al comma 14-bis il Testo Unico di Sicurezza ricorda che nei casi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
La formazione prevista per il RLS è obbligatoria e ha una durata minima di 32 ore con verifica di apprendimento, 12 delle quali inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
I corsi di formazione per gli RLS devono trattare i seguenti argomenti:
La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima dei corsi e dell’aggiornamento, ampliandone anche i contenuti minimi.
È inoltre previsto un obbligo di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori, e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Al termine del percorso formativo l’ente di formazione accreditato che ha erogato il corso di formazione specifico rilascia un attestato valido ai sensi del D.lgs. 81/08 (art. 37).
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