Secondo lo psicologo Harald Ege, con il termine Mobbing si intende «una forma di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte di colleghi o superiori».
Il mobbing è un fenomeno che giunge a ledere la salute mentale e fisica della persona e per tale motivo deve essere quanto più possibile prevenuto.
Il termine mobbing deriva dall’espressione latina “mobile vulgus” che significa letteralmente “plebaglia in movimento”, locuzione utilizzata per indicare il comportamento della plebe caotico e aggressivo. Il termine transitò poi nella lingua inglese dove il verbo “to mob” assunse il significato di “assalire con violenza”, “adunarsi contro qualcuno”.
Il primo ad utilizzare questo termine fu l’etologo Lorenz il quale aveva osservato il fenomeno in alcune specie di uccelli. Il mobbing è, infatti, un fenomeno sociale da sempre presente nell’uomo e in tutte le specie animali che vivono in branco o in stormo; il fine di questo atteggiamento è quello di aggredire un individuo di diversa specie o escludere un individuo appartenente alla propria.
Ma quando possiamo effettivamente parlare di mobbing sul luogo di lavoro?
Non tutte le conflittualità sul lavoro sono riconducibili ad esso: una singola lite, seppur accesa, non può essere considerata mobbing.
Il mobbing è per definizione “quel comportamento negativo esercitato tra colleghi o tra superiori e subordinati, in cui la persona viene ripetutamente attaccata direttamente o indirettamente da una o più persone con l’effetto di alienarlo”.
Il Mobbing può essere quindi definito come:
Per distinguere il Mobbing dalle altre forme di conflitto sono stati messi a punto una serie di parametri valutativi. Essi prendono in considerazione:
Nell’ordinamento vigente, i comportamenti mobbizzanti possono assumere rilevanza, sotto l’aspetto penalistico, se riconducibili a delitti contro la persona e a delitti contro l’onore.
Nella fattispecie le azioni, dove ricorrano gli estremi, possono essere rapportate alle lesioni personali (art. 582 c.p.), lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.).
I numerosi procedimenti giudiziari intentati dalle presunte vittime di mobbing hanno fatto sì che su questo tema si sia accumulata una copiosa giurisprudenza.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. V, penale), N. 31273 del 9 novembre 2020, ha stabilito che:
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di “mobbing” del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro, tali da determinare un “vulnus” alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis c.p. (atti persecutori).
Nella fattispecie, il lavoratore era stato esposto a plurimi atti vessatori, quali il fisico impedimento a lasciare la sede di lavoro e l’abuso del potere disciplinare, culminati in un licenziamento pretestuoso e ritorsivo, tale da far insorgere nello stesso uno stato di ansia e di paura ed indurlo a modificare le proprie abitudini di vita.
Nelle vittime di Mobbing si assiste a un progressivo impoverimento professionale dovuto da un lato alla mancanza di concentrazione che consegue ai ripetuti attacchi e dall’altro all’impossibilità di partecipare a corsi di formazione che gioverebbero alla crescita professionale, poiché la vittima ne viene esclusa dal mobber.
Le aggressioni subite sul luogo di lavoro si ripercuotono progressivamente sulla sfera relazionale dell’individuo. La vittima inizia ad abbandonare gli hobby, le amicizie, la famiglia, tutte le relazioni sociali le quali sarebbero le sole che potrebbero esercitare un’azione moderatrice dello stress.
È possibile presentare una querela per mobbing, tramite un Avvocato, o in maniera autonoma, attraverso una dichiarazione (verbale o scritta) presso le Forze dell’Ordine preposte (Carabinieri, Polizia di Stato).
I comportamenti che caratterizzano il mobbing sono: sul piano oggettivo, durata, frequenza e ripetitività dei comportamenti persecutori; sul piano soggettivo, la volontà di arrecare danni e discriminare, delineante un disegno persecutorio.
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