In questa pagina riportiamo i principali provvedimenti normativi emanati in regolamentazione dello smart working nella Pubblica Amministrazione.
Dalla normativa emergenziale sullo smart working al ritorno al lavoro in presenza come modalità ordinaria della prestazione lavorativa, passando per i chiarimenti sulle modalità di svolgimento dello smart working nella PA e sulle proroghe finora riconosciute.
In questo articolo:
Sulle evoluzioni dell’applicazione dello Smart Working vigila l’Osservatorio nazionale sul lavoro agile introdotto con Decreto del Ministro per la PA del 4 novembre 2020.
Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2021 in (GU Serie Generale n.244 del 12-10-2021) il Governo stabilisce che, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni è quella svolta in presenza.
Le amministrazioni sono comunque chiamate ad assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, le autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono comunque chiamate ad adeguarsi ai principi dell’articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Il Governo giustifica il ritorno al lavoro in presenza come modalità principale dello svolgimento della prestazione lavorativa per diverse ragiuni:
Con DECRETO della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, dell’8 ottobre 2021 (GU Serie Generale n.245 del 13-10-2021), il Governo detta le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, prescritto ieri con la pubblicazione in Gazzetta del DPCM del 23 settembre 2021.
In arrivo ulteriori Linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione per le misure relative alla contrattazione individuale e sulla rotazione del personale, dietro confronto con le organizzazioni sindacali.
Cosa si intende per rientro in presenza?
Per “rientro in presenza” si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio.
In base al Decreto, entro 15 giorni, le Amministrazioni devono organizzare le attività dei propri uffici prevendo il rientro in presenza di tutto il personale ovvero:
Le PA potranno garantire la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza, anche mediante l’ausilio di piattaforme digitali già impiegate.
Per evitare che il personale acceda alla sede di servizio nella stessa fascia oraria, le PA potranno individuare, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.
In attesa della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile e degli obiettivi del lavoro agile (da definirsi ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80) nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), lo svolgimento della prestazione in modalità agile è soggetto a specifiche condizioni:
Per l’attuazione delle nuove disposizioni del decreto, che prevedono dunque un ritorno in presenza come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, il Decreto assegna un ruolo attuativo importante a dirigenti di livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio o alle figure apicali (negli enti in cui non siano presenti i dirigenti).
Il Decreto, come abbiamo visto, mette fra le condizioni per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, una ridefinizione dell’accordo individuale, ricomprendendo “almeno”:
1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile.
Quanto agli accordi individuali già stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del Decreto 8 ottobre 2021, restano validi a condizione che siano rispettate le nuove condizionalità introdotte o che siano ad esse tempestivamente adeguati.
Il Decreto annuncia la pubblicazione di Linee guida sulla ridefinizione, da sottoporre alla contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali per la parte relativa ad obiettivi, modalità e criteri della prestazione agile.
Il Decreto 8 ottobre 2021, all’art. 2 cita il problema di mobilità dei dipendenti e richiama la disciplina recentemente introdotta in materia di Mobility Manager con il decreto interministeriale 12 maggio 2021.
Il Ministero del Lavoro è tornato sulla procedura di Smart Working con diversi chiarimenti:
Di conseguenza, chiarisce il Ministero del Lavoro:
Il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 (che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021) ha ripristinato, a favore della categoria dei lavoratori “fragili”, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con effetto retroattivo dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Pertanto, fino al 31 ottobre 2021, spiega il Ministero nella Circolare 2 agosto 2021, i lavoratori fragili, ovvero i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Il Ministero raccomanda ai responsabili delle strutture dirigenziali di livello generale di adibire al lavoro agile il personale ad essi assegnato con le modalità semplificate, assicurando per il periodo dal 1 agosto 2021 al 15 settembre 2021 le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, purché l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 adottate dalle competenti autorità.
In Gazzetta la conversione del DL “Riaperture” decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (qui il testo definitivo) con Legge 17 giugno 2021, n. 87, assorbendo alcune disposizioni del DL proroghe (in vigore dal 30 aprile, D.L. 30 aprile 2021, n. 56) conteneva la proroga della procedura semplificata di Smart working nella P.A. fino al 31 dicembre 2021.
Il Ministero Lavoro ha annunciato la proroga al 31 dicembre 2021 anche per lo smart working semplificato nel settore privato.
Nel pubblico impiego:
In base al DL 52/2021 convertito, in vista della promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche (art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124), le Pubbliche Amministrazioni devono adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile.
Inoltre, il DL 52/2021 convertito prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche redigano il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne individua le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte in Smart working.
Nel DL si richiede che
In vigore dal 13 maggio 2021, la LEGGE 6 maggio 2021, n. 61 (in GU n.112 del 12maggio 2021), di conversione del Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 apporta una nuova interessante precisazione: viene infatti “riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati”.
Ulteriormente il Legislatore precisa che “L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”.
Salute e sicurezza nello Smart Working – IN AULA E IN VIDEOCONFERENZA
Roma, 19 ottobre 2021
Docenti del corso
Avv. Antonio Porpora
Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali. Professore a contratto Università La Sapienza di Roma. Avvocato del Foro di Roma
D.ssa Lucina Mercadante
Auditor sistemi di gestione della sicurezza, esperta valutazione dei rischi
Consulente Professionale INAIL
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Il lavoro agile
Alessio Giuliani (Dottorando di ricerca presso Università di Roma «La Sapienza)
Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.4/2021
Smart Working: Soluzioni organizzative ed ergonomiche
Paolo Gentile
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.1/2020
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