All’interno della MANOVRA 2023, LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 in vigore dal 1° Gennaio 2023, all’articolo 1, comma 293 – introdotto dalla Camera – si incrementa, dal 1° gennaio 2023, l’importo di talune prestazioni aggiuntive erogate dall’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, ai soggetti che hanno contratto determinate patologie in seguito all’esposizione all’amianto.
Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2023:
Come disposto dall’art. 1, co. 357, della L. 178/2020, si tratta di una prestazione di importo fisso da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso, da presentarsi, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.
In base alla Finanziaria 2021 (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 punto 356 e ss),a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo Vittime amianto (leggi la nostra guida per i risarcimenti), erogava una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. Verrà erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento (punto 356).
Inoltre, fra le novità introdotte:
Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia (punto 357).
Inoltre, si dispone che alcune disponibilità del Fondo siano utilizzate
A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l’addizionale a carico delle imprese e l’autorizzazione di spesa è soppressa (358).
Per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, il comma 360 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha disposto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l’amianto, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 8 della legge 257/1992, vale a dire una maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici pari a 1,50 per il periodo di esposizione all’amianto, prevedendone anche un iter più veloce per il riconoscimento del diritto.
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