In Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 – Suppl. Ordinario n. 25) la LEGGE 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del DECRETO SOSTEGNI BIS – DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, in vigore nella versione modificata dai numerosi emendamenti parlamentari, a partire dal 25 luglio 2021.
Il provvedimento segue idealmente il primo Decreto Sostegni – DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (qui il testo definitivo e coordinato) convertito con LEGGE 21 maggio 2021, n. 69.
Vediamo cosa contiene il Decreto convertito, in particolare per gli aspetti relativi alla Sicurezza.
All’interno del DL Sostegni bis ci sono
Vediamo tutti i punti salienti e suggeriamo, per una maggiore analisi, i dossier realizzati dalla Camera, all’indomani dell’approvazione definitiva del Decreto (artt.1-35) e (artt- 36-).
All’art. 32 viene disposto un credito d’imposta pari al 30 per cento
delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021..
Per le spese relative al 2020, l’articolo 125 del decreto legge 34 del 2020 ha già riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Devono però essere in possesso del codice identificativo, ed il credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute copre la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il comma 2 elenca le tipologie di interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale.
Nell’art. 32 si fa poi menzione ai casi nei quali l’agevolazione è utilizzabile in compensazione (comma 3), quando non concorre alla formazione del reddito (comma 4) ed al comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
L’articolo 32-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, autorizza le rivendite di generi di monopolio alla vendita di determinati dispositivi di protezione individuale.
Sono autorizzate alla vendita di
L’articolo 51 incrementa di 450 milioni per il 2021 il fondo per garantire l’erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale (commi 1-4), prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in concessione governativa (commi 5 e 6), istituendo un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del mobility manager(commi 7 e 8) – (leggi il nostro approfondimento sulla figura del Mobility manager).
Queste risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi.
Ma il comma 4 precisa che si tratta di fondi che possono essere utilizzati anche, nel limite massimo di 45 milioni di euro, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per
Le risorse saranno destinate a:
Sempre all’art.51 (comma 2) c’è un riferimento alla sorveglianza sanitaria di:
A costoro si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88 relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale.
Il comma 7 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, di un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l’anno 2021, finalizzato a consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti anti Covid.
Il fondo è destinato all’erogazione:
a) di contributi in favore delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 229, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager previsto dallo stesso articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021 (prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 229, co. 4, del D.L. 34/2020 e dal relativo decreto ministeriale 12 maggio 2021 di attuazione), un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale; si specifica che tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021.
b) di contributi in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all’articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021 (prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 229, co. 4, del D.L. 34/2020 e dal relativo decreto ministeriale 12 maggio 2021 di attuazione), un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – scuola – casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.
Nel Decreto Sostegni bis, al fine di potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato,
La spesa complessiva non dovrà essere superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al decreto.
Viene autorizzata la spesa complessiva
Pertanto, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato
Al finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al decreto.
L’articolo 58, commi da 3 a 4-quinquies, da 4-septies a 5-bis, nel testo come modificato durante l’esame alla Camera, stanzia nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico nell’anno scolastico 2021/2022.
In particolare, il comma 3, oltre a consentire agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate per l’a.s. 2020/2021 per l’acquisizione di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica, incrementa le stesse di € 70 mln per il 2021.
Il comma 4 istituisce il (nuovo) Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di € 350 mln nel 2021, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali. La specifica destinazione delle risorse è definita dal comma 4-bis, introdotto durante l’esame alla Camera.
Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, specifica le finalità alle quali possono essere destinate le risorse.
In particolare, le risorse possono essere destinate ad: