Con Nota prot n. 553 del 2 aprile 2021, l’Ispettorato nazionale rende noti alcuni chiarimenti sull’adibizione delle lavoratrici in gravidanza. Sono stati condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la loro adozione è funzionale ad uniformare l’attività ispettiva in materia.
I chiarimenti riguardano
Mettiamo in luce gli aspetti che maggiormente riguardano la salute della lavoratrice madre nel primo dei due chiarimenti.
L’Ispettorato ricorda che le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 sono finalizzate a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte o attraverso l’astensione dal lavoro.
Per l’adozione di questi provvedimenti si ritiene sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR.
Ne consegue che, anche qualora il rischio attinente al sollevamento dei pesi non sia stato espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.
INL ricorda che anche la giurisprudenza nelle ipotesi sopra richiamate e in presenza dei presupposti fissati dalla legge, qualifica la posizione giuridica vantata dalla lavoratrice in termini di diritto soggettivo, non riscontrandosi significativi margini di valutazione neanche in termini di discrezionalità tecnica in ordine alla verifica delle effettive condizioni di lavoro della lavoratrice.