Nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con Legge 28 maggio 2021 n. 76, che contiene le misure anti COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici sono state confermate due norme transitorie derogatorie della normativa penale:
In base all’art.3, nei casi di omicidio colposo (art.589) e lesioni colpose (art.590) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria,
la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme:
In base alle relazioni illustrativa e tecnica dell’originario disegno di legge di conversione, la non punibilità si applica – in base al regime delle successioni delle leggi penali nel tempo – anche ai casi già verificatisi.
L’art.3 fa riferimento alle sole vaccinazioni operate nel periodo emergenziale, e la Camera, nel Report illustrativo del provvedimento, segnala come non ci siano, al momento, termini “finali” non sussistendo una indicazione di termini finali neanche per le disposizioni del piano strategico nazionale per la vaccinazione.
La limitazione alla punibilità si pone in deroga alla disciplina di cui all’articolo 590-sexies del codice penale che esclude la punibilità, per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria, qualora l’evento
L’art. 3 bis del convertito decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (articolo inserito in sede di conversione da parte del Senato), introduce anch’esso una disciplina transitoria, che limita la punibilità
Lo stato di emergenza è attualmente valido al 31 luglio 2021 per effetto della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.
Pertanto, la norma transitoria riguarda i fatti commessi nel periodo 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2021.
Si fa riferimento all’ambito delle professioni sanitarie che comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini
La norma fa quindi riferimento, entro tale ambito, a qualsiasi attività (di professione sanitaria), anche se relativa a casi non inerenti al COVID-19.
I delitti di omicidio colposo (art.589) e lesioni colpose (art.590) sono punibili solo nei casi di colpa grave.
Come valutare la “colpa grave”?
Il Legislatore identifica i fattori che ne possono escludere la gravità:
La Camera, nel Dossier illustrativo del DL n.44/2021, solleva solo due dubbi sulla portata della normativa transitoria:
ARTICOLO – La responsabilità del datore di lavoro per i rischi legati al COVID-19: un’analisi alla luce della successione del quadro normativo e regolamentare
Cecilia Valbonesi
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