In questo articolo riportiamo tutte le disposizioni governative sull’obbligo di mascherina FFP2/chirurgica all’aperto e al chiuso e nei diversi contesti di vita e lavoro con riferimento agli aggiornamenti del Protocollo condiviso Covid-19 e Ordinanze e Decreti governativi.
Con CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 19544 si forniscono nuove raccomandazioni sull’utilizzo delle mascherine, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie per la protezione dalle infezioni virali acute.
Ricorda il Ministero che con Ordinanza 27 dicembre 2023 sono decadute le regole sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
Pertanto si raccomanda ai Direttori Sanitari che sono titolari delle funzioni igienico-sanitarie, di valutare l’opportunità di disporre l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei propri contesti, tenendo conto di
I Direttori Sanitari dovranno mettere in campo ogni misura relativa alla tutela della loro salute e di potenziare con adeguata informazione al personale, ai pazienti e, in generale, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono presenti nelle richiamate strutture, le misure igieniche e di precauzione
quali, tra le altre:
Nei presidi dove non è previsto il Direttore Sanitario (a es. centri diurni, comunità, ecc.) spetta al legale
rappresentante dell’Ente, d’intesa con il medico competente, individuare le opportune misure di protezione.
Con ORDINANZA 28 aprile 2023 del Ministero Salute a partire dal 1° maggio e fino al 31 dicembre 2023 vige l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori
Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie.
L’obbligo di indossare i dpi fino al 31 dicembre 2023 non riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
Resta discrezionale la decisione
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni sopraindicate.
Con Ordinanza 29 dicembre 2022 è stato prorogato al 30 aprile 2023 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 nel comparto sanitario e socio-sanitario.
Ciò vale per:
L’obbligo di indossare le mascherine FFP2 riguarda:
In base all’Ordinanza 31 ottobre 2022, non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone
che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Il Ministero della Salute ha chiarito che è obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto sorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto (Circolare del 31 dicembre 2022).
Fonte: Ministero della Salute

A partire dal 1° maggio 2022 decade formalmente l’obbligo di mascherina anche al chiuso per effetto del DL 24/2022.
Come abbiamo visto, sui luoghi di lavoro, restando in vigore il Protocollo Covid-19 sui luoghi di lavoro, del 30 giugno 2022 è stato confermato
L’obbligo di indossare le mascherine non è comunque previsto per:
Già dal 1° maggio è raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non è obbligatorio indossare la mascherina:
Nel Protocollo condiviso Covid-19 del 30 giugno 2022 (che sostituisce i precedenti aggiornamenti (del Maggio 2022 e del Protocollo condiviso (versione 2021) ripropone una raccomandazione di utilizzo del Dispositivo di protezione individuale FFP2 sui luoghi di lavoro, in particolare dietro valutazione del datore di lavoro (su consulto del medico e del RSPP) ed in particolare per lavoratori fragili e per i casi di sintomaticità. Inoltre, il Datore deve averli a disposizione dei lavoratori. In precedenza (maggio 2022) si faceva riferimento all’uso della mascherina chirurgica.
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.
Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
(PUNTO 6 DEL PROTOCOLLO COVID 19 del 30 giugno 2022)
Il Datore su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, deve individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
(PUNTO 6 DEL PROTOCOLLO COVID 19 del 30 giugno 2022)
Il Datore su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione mettono a disposizione i dispositivi anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.
(PUNTO 6 DEL PROTOCOLLO COVID 19 del 30 giugno 2022)
Nel settore pubblico invece, vige quanto previsto dalla Circolare n.1/2022 del Ministero della Funzione pubblica che esclude l’utilizzo della mascherina negli uffici pubblici ma raccomanda l’uso della mascherina FFP2 in specifiche occasioni: n particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.
L’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto è scaduto formalmente il 30 settembre 2022.
In base alla ultima Ordinanza del Ministero Salute del 15 giugno 2022 e alla luce del DL 68/2022 (cd. Decreto MIMS ) l’obbligo di mascherina decade dal 30 settembre 2022 per tutti i mezzi di trasporto.
L’Ordinanza del Ministero Salute del 15 giugno 2022 obbligava di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
Il Decreto MIMS prolungava tale obbligo fino al 30 settembre 2022. I vettori marittimi e terrestri, e i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni impartite.
Ricordiamo che, per gli aerei, non vige l’obbligo di mascherina chirurgica a seguito di decisione stabilita dalla Commissione europea.
L’obbligo non sussisteva quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni impartite.
Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, e degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si richiedeva l’utilizzo della mascherina per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive come era previsto all’articolo 3, comma 5, lettera a), del Decreto Riaperture convertito (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).