In Gazzetta ufficiale il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 (ripubblicato in GU n.290/2021 del 6/12/21), con la Legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165 (n. 277 del 20-11-2021): si tratta del Decreto “Green Pass e Lavoro” che estende l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.
Il Decreto estende l’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici (art.1), negli uffici giudiziari (art.2), nel lavoro privato (art.3). Aggiorna le regole sulla somministrazione dei test antigenici rapidi (art.4), regola la durata delle certificazioni verdi (art.5) ed il Servizio di assistenza tecnica (art.7).
Il Decreto (convertito) introduce l’obbligo di esibizione e possesso della certificazione verde per l’accesso al lavoro previsto già nel Decreto Riaperture (qui il testo aggiornato del DL 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), aggiungendo
Ricordiamo che sull’argomento restano fondamentali per l’interpretazione delle nuove regole, le FAQ del Governo sui GREEN PASS
Con la Legge 165/2021 sono state introdotte alcune novità rispetto al testo originario.
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
Con la Legge di conversione, sia nel lavoro pubblico (art.1 comma 5) che nel privato (art.3 comma 5) il lavoratore può rilasciare copia del Green pass ai datori di lavoro, per esonero dai controlli sulla certificazione verde.
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre dovevano definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Il possesso della certificazione verde nei luoghi di lavoro pubblici è stata regolamentata con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021 (linee guida per il controllo del possesso del Green Pass)
È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.
Con la Legge di conversione, sia nel lavoro pubblico (art.1 comma 5) che nel privato (art.3 comma 5) il lavoratore può rilasciare copia del Green pass ai datori di lavoro, per esonero dai controlli sulla certificazione verde.
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
NEWS: Con la Legge di conversione si stabilisce che i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. Per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass,
La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
2. se il dipendente viene colto senza la Certificazione sul luogo di lavoro
L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.
Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.
Per approfondire sui temi della conferenza, consulta la Trascrizione della conferenza stampa