In questa scheda riportiamo il concetto di lavoratore “fragile” esplorando la definizione di “fragilità” desunta dalle indicazioni ministeriali.
Le considerazioni espresse sono tratte, in parte, dall’articolo: “Lavoratori fragili: idoneità al lavoro e misure di prevenzione” di A. Messineo, A. Sacco (Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.3/2021) e aggiornate alla luce della normativa vigente.
Per ulteriori approfondimenti sul lavoratore fragile e sugli aspetti di tutela sanitaria:
Per lavoratore fragile si intende quel lavoratore che ha patologie preesistenti a cause delle quali potrebbe avere conseguenze anche molto gravose in caso di infezione da covid-19. Si tratta di una condizione temporanea, e correlata all’emergenza pandemica da COVID-19.
Il lavoratore è dunque “fragile”
La fragilità del lavoratore dipende:
L’età avanzata (>55 anni) e la presenza di più di una patologia rappresentano in conclusione “aggravanti”, mentre sono meno rilevanti le situazioni ben compensate e sotto efficace controllo farmacologico
In base all’articolo 26 comma 1 bis del DL 104/2020 convertito i “lavoratori fragili” sono dipendenti pubblici e privati che siano in possesso di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base.
Poiché il lavoratore aveva come riferimento anche il Medico di Medicina Generale (MMG), al quale poteva fare ricorso per la certificazione di uno stato di malattia, per tali patologie, ove il MMG non fosse stato informato dal lavoratore o non avesse ritenuto di certificare stato di malattia o altri provvedimenti al lavoratore, il Medico Competente adito dallo stesso lavoratore, o la struttura pubblica, avrebbero potuto redigere certificazioni di idoneità/prescrizioni/inidoneità sulla base del le lavorazioni e del contesto clinico esistente ed evidenziato, tenendo presente per primo lo smart working come attività di elezione.
La condizione di rischio da certificare può derivare da:
In base a vari documenti tecnici, simposi e circolari, si può definire un elenco non esaustivo delle principali patologie:
Patologie croniche che prevedono la
Con DECRETO del 4 febbraio 2022 il Ministero Salute individua le patologie croniche
Oggi, vi è un generale consenso a considerare anche la gravidanza tra le condizioni di ipersuscettibilità. Recentemente il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha infatti osservato che “sulla base di ciò che conosciamo in questo momento, le donne in gravidanza sono a maggior rischio di gravi malattie da COVID-19 e morte, rispetto alle donne non in gravidanza”.
Inoltre, le donne incinte con COVID-19 potrebbero essere a maggior rischio di altri esiti avversi, come la nascita pretermine (partorire il bambino prima di 37 settimane).
Lo stesso CDC ha precisato anche che l’uso di oppioidi può causare una respirazione inefficace, che può portare a una diminuzione dell’ossigeno nel sangue, a danni cerebrali o a morte. D’altra parte l’uso di stimolanti come cocaina, anfetamina e metanfetamina può causare problemi di salute acuti come ictus, infarti, ritmo cardiaco anomalo e convulsioni, nonché condizioni più croniche come danni cardiaci o polmonari.
Anche l’uso di droghe fumando o “svapando” (ad esempio, eroina, cocaina crack, marijuana) può peggiorare la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), l’asma e altre condizioni polmonari ed è quindi possibile che il consumo di droghe possa rendere la malattia da COVID-19 più grave.
Il medico del lavoro deve:
I lavoratori fragili
Per il settore privato resta in vigore fino al 30 giugno 2022 salvo la proroga contenuta nell’emendamento al DL 24/2022, lo smart working semplificato, libero da accordi individuali tra lavoratore e datore di lavoro salvo un emendamento al decreto Riaperture, che trova d’accordo il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta, che aveva avviato una stretta contro i finti lavoratori fragili, che in passato hanno beneficiato di particolari privilegi nonostante non versassero in condizioni di salute particolarmente gravi.
Per la Funzione pubblica l’operazione salva-fragili a ogni modo non andrebbe a pesare sulle casse pubbliche, in virtù di quanto stabilito in materia di smart working dalla circolare Brunetta-Orlando di gennaio che ha dato la possibilità alle amministrazioni pubbliche di garantire la prevalenza del lavoro in presenza in un’ottica di programmazione plurimensile. In base a quella Circolare dunque le giornate lavorate da remoto fino al 30 giugno potranno essere agevolmente recuperate nell’arco del secondo semestre dell’anno.
| fica | Ambiente e Sicurezza | Maggio | 2021 | Nuove misure di contrasto Covid-19: un’analisi puntuale dei due Protocolli nazionali condivisi | Cinzia Frascheri |
| Modifica | Ambiente e Sicurezza | Marzo | 2021 | Lavoratori fragili: idoneità al lavoro e misure di prevenzione | A. Messineo, A. Sacco |