Il 6 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro e 26 parti sindacali dei lavoratori e imprenditoriali hanno siglato il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato.
Salutato come “il secondo provvedimento in Europa di disciplina dello smart working” intende disciplinare alcune problematiche organizzative del lavoro e definire un quadro che potrà essere la base anche eventualmente per successivi interventi normativi e un punto di partenza per la contrattazione collettiva.
In questo articolo approfondiamo i principiali punti del Protocollo e le indicazioni sulla contrattazione collettiva da seguire nella definizione di un rapporto di lavoro privato in modalità agile/smart working.
Per approfondire sul Protocollo:
L’Accordo, sottoscritto da tutte le parti sindacali
L’accordo che si basa sul metodo del dialogo sociale ha ottenuto la firma di tutte le parti fissa alcuni punti saldi:
La modalità agile, secondo l’art.3 del Protocollo, si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
Vediamo di seguito gli aspetti salienti della definizione del lavoro agile e prossimamente quelli legati alla salute e sicurezza dei lavoratori.
L’Accordo esprime linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81
Fra i principi generali ribaditi:
L’avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale, come definito dagli artt. 19 e 21, l. n. 81/2017 e secondo quanto stabilito dai contratti collettivi.
L’Accordo deve adeguarsi ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e prevedere:
Ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.
Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge ad esempio quelli previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
No, al punto 4 dell’art.3 dell’Accordo si specifica che salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
Al punto 5 si esplicita chiaramente che durante le assenze legittime (ad es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico
In base all’art.4 il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
Si potrà comunque individuare in sede di contrattazione i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.
È il datore di lavoro a fornire la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, e deve assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali., oltre che le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione che deve essere conforme alle disposizioni del Testo unico di Sicurezza.
La contrattazione può prevedere l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore e stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e eventuali forme di indennizzo per le spese.
Obbligo del lavoratore è avvisare tempestivamente il proprio responsabile di eventuale guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach.
All’articolo 15 le Parti si impegnano a garantire un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione del Protocollo e dell’eventuale contratto di livello nazionale, stipulati ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, che ne prevedano un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Inoltre, chiedono urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente.
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