DPI e norme armonizzate: aggiornamenti 2025

In questa pagina riportiamo gli aggiornamenti alle norme armonizzate sui DPI pubblicate sulla Gazzetta europea ai fini della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza prevista dal Regolamento europeo 2016/425 (art. 14) sui DPI.

  • Il 14 maggio 2025 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2025/895 della Commissione.
  • Il 13 febbraio 2025 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 della Commissione.

La Decisione di esecuzione (UE) 2025/895

La Decisione di esecuzione (UE) 2025/895 della Commissione europea, del 14 maggio 2025, modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per:

  • i protettori dell’udito;
  • i dispositivi di protezione individuale contro le cadute;
  • i protettori delle ginocchia;
  • gli indumenti di protezione contro le punture di zecche;
  • gli elmetti isolanti.

Le norme armonizzate sono elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2023/941

L’art. 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/895 modifica l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941, come di seguito indicato:

  • (1) le righe 21, 31, 67 e 175 sono soppresse;
  • (2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
«21 bis.EN 352-2:2020+A1:2024
Protettori dell’udito – Requisiti generali – parte 2: Inserti
Avvertenza: questa norma non comporta l’obbligo di apporre sul prodotto un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità a questa norma non conferisce pertanto una presunzione di conformità all’allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.»;
«31 bis.EN 353-2:2024
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute – parte 2: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile»;
«67 bis.EN 958:2024
Attrezzatura per alpinismo – Sistemi di assorbimento di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata – Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;
«147 bis.EN 14404-2:2024
Dispositivi di protezione individuale – Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata – parte 2: Requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 1)»;
«147 ter.EN 14404-3:2024
Dispositivi di protezione individuale – Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata – parte 3: Requisiti per la combinazione individuale di ginocchiere e indumenti (tipo 2)
Avvertenza: oltre che ai punti 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.5.1 e 5.5.5.2, è necessaria anche la conformità al punto 5.5.1.3 per conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2016/425.»;
«147 quater.EN 14404-4:2024
Dispositivi di protezione individuale – Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata – parte 4: Requisiti per la combinazione di ginocchiere e indumenti interoperabili (tipo 2)»;
«147 quinquies.EN 14404-6:2024
Dispositivi di protezione individuale – Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata – parte 6: Requisiti per i sistemi di inginocchiamento (tipo 4)»;
«175 bis.EN 17109:2020+A1:2024
Attrezzatura per alpinismo – Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici – Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;
«177 bis.EN 17487:2024
Indumenti di protezione – Indumenti trattati con permetrina come articoli che supportano la protezione contro le punture di zecche»;
  • (3) la riga 189.I è sostituita dalla seguente:
«189.IEN 50365:2023
Lavori sotto tensione – Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione
EN 50365:2023/AC:2024-09».

Entrata in vigore e applicazione

La decisione di esecuzione (UE) 2025/895 è entra in vigore il 16 maggio 2025, giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1) dell’allegato si applica a decorrere dal 16 novembre 2026.

La Decisione di esecuzione (UE) 2025/286

La Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 della Commissione europea, del 13 febbraio 2025, modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per:

  • i protettori dell’udito;
  • i dispositivi individuali per la protezione contro le cadute;
  • gli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso.

Le modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2023/941

L’art. 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/286 modifica l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941, come di seguito indicato:

  • (1) la riga 14 è soppressa;
  • (2) le righe 25, 27, 28, 29 e 63 sono soppresse;
  • (3) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
«25 bis.EN 352-6:2020+A1:2024 Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza»;
«27 bis.EN 352-8:2020+A1:2024 Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro»;
«28 bis.EN 352-9:2020+A1:2024 Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza»;
«29 bis.EN 352-10:2020+A1:2024 Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro»;
«63 bis.EN 813:2024 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Cinture con cosciali».

Entrata in vigore e applicazione

La decisione di esecuzione (UE) 2025/286 è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ciononostante, il punto 1 dell’allegato della decisione 2025/286 si applica a decorrere dall’11 novembre 2025, mentre il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 14 agosto 2026.

Regolamento UE sui DPI e conformità alle norme armonizzate

Come indicato nell’articolo 14 (Presunzione di conformità del DPI), del Regolamento europeo sui DPI, 2016/425: un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.

  1. Cosa sono le norme armonizzate?

    Le norme armonizzate sono una categoria specifica di norme europee elaborata su richiesta della Commissione europea.
    È possibile applicare le norme armonizzate per dimostrare che determinati prodotti o servizi siano conformi ai requisiti tecnici previsti dalla pertinente legislazione dell’UE.
    I requisiti tecnici indicati nella legislazione dell’UE sono obbligatori, mentre l’utilizzo di norme armonizzate avviene di solito su base volontaria.
    Le norme armonizzate stabiliscono specifiche tecniche ritenute adatte o sufficienti per conformarsi ai requisiti tecnici previsti dalla legislazione dell’UE.

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