Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le istruzioni in materia di sicurezza per i lavori su alberi con funi con la Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025. Questo documento sostituisce e amplia le indicazioni già fornite con la Circolare n. 23 del 22 luglio 2016, introducendo modifiche significative sulle procedure di accesso e posizionamento tramite funi.
La revisione delle linee guida mira a rafforzare la sicurezza degli operatori e a garantire la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle Costruzioni e nei Lavori in quota).
Per definire le nuove misure di sicurezza per lo svolgimento del lavoro su alberi con funi, è stato istituito un Gruppo di Lavoro Tecnico, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Agricoltura, dell’INAIL, del Coordinamento tecnico delle Regioni, del Collegio Nazionale delle Guide Alpine, oltre che da esperti accademici, enti formatori e rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali del settore.
L’attività di revisione si è concentrata su aspetti chiave, tra cui l’ancoraggio e l’accesso con funi, introducendo specifiche di dettaglio per i casi eccezionali in cui l’accesso debba avvenire con una sola fune.
Le nuove indicazioni – contenute nell’allegato alla Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025, denominato “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” – disciplinano l’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), definendo procedure operative per il recupero di operatori in difficoltà e per la gestione delle emergenze.
Un’attenzione particolare è riservata inoltre alla formazione degli operatori e dei preposti.
A norma dell’art. 111, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, i lavori su alberi con funi possono essere eseguiti solo se le caratteristiche del sito e la struttura della pianta sono tali da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e se, nel seguente ordine di priorità, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
I lavori su alberi con funi comportano diversi rischi, tra cui:
Nella sezione relativa alle procedure di lavoro, il documento spiega come organizzare l’area di lavoro ricordando che i lavori mediante funi devono essere continuamente sorvegliati; è dunque sempre necessaria la presenza di un preposto adeguatamente formato.
Inoltre, l’accesso in quota mediante funi deve prevedere l’impiego di sistemi costituiti almeno da:
Le due funi (di lavoro e di sicurezza) devono essere ancorate separatamente e parallelamente, affinché non ci siano ostacoli tra l’una e l’altra.
Ogni intervento deve includere un piano di emergenza dettagliato, garantendo la possibilità di soccorrere rapidamente un operatore in difficoltà. Gli addetti devono essere adeguatamente formati, addestrati e dotati di attrezzature idonee a gestire le emergenze.
Le attività di lavoro in quota devono essere effettuate utilizzando adeguati Dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo quanto previsto dal Capo II, del Titolo III, del D.lgs. 81/08 (Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale) e conformi al Regolamento europeo n. 425/2016, che ne regolamenta le modalità di progettazione e di costruzione.
I DPI impiegati devono:
Il documento del Ministero del Lavoro fornisce, inoltre, un elenco dei principali DPI per la protezione contro le cadute dall’alto, per l’accesso e posizionamento sul lavoro su alberi.
La scelta delle attrezzature e il loro corretto utilizzo sono passaggi cruciali per garantire sicurezza ed efficienza. È inoltre fondamentale che il lavoratore sia informato, formato e addestrato al corretto uso delle attrezzature e che segua puntualmente le indicazioni fornite.
Le caratteristiche delle macchine che possono influenzare la sicurezza dell’operatore e che devono pertanto essere oggetto di valutazione, in sede di valutazione del rischio, si segnalano in particolare:
Tutte le attrezzature devono essere sottoposte a manutenzione regolare e rispettare le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.
La formazione degli operatori richiama le indicazioni dell’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, che definisce: soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota.
L’attività formativa deve prevedere percorsi specifici per addetti e per preposti addetti alla sorveglianza dei lavori.