19.11.25
Entrerà in vigore il prossimo 24 febbraio 2021 il Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 settembre 2020, n. 188 (pubblicato oggi sulla GU n.33 del 09-02-2021) che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), stabilendo i criteri specifici in base ai quali questi rifiuti cessano di essere qualificati come tali (art.1).
Vediamo di seguito i criteri in base ai quali, secondo il nuovo Regolamento, un rifiuto può dirsi “recuperato” e quali obblighi vengono fissati per il Produttore ai fini dell’attestazione del recupero, sia in termini documentali che di aggiornamento del sistema di Gestione Qualità
Secondo il Regolamento (art.3) i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1 e solo a seguito delle operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643.
Nell’allegato 2 del DM 188/2020 sono indicati invece gli scopi specifici di utilizzo della carta e il cartone recuperati (art.4).
Nel decreto viene fatto riferimento anche al Sistema di Gestione Qualità interno dell’azienda del produttore che dovrà garantire il rispetto dei requisiti del Regolamento e contenere (art.6):
a) le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
b) il piano di campionamento.
Il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del DM n.188/2020 (a partire dal 24 febbraio 2021) dovrà (art.7).:
Nel DM n.188/2020 si sottolinea che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati che sono comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, e sussistono scopi specifici per i quali tali sostanze sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici fissati nel Regolamento, nel rispetto della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti: in base ad una istruttoria ministeriale è emerso che la carta e cartone recuperati, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al nuovo regolamento, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute o sull’ambiente.
Pertanto il Decreto 188/2020 definisce (art.2):
a) «rifiuti di carta e cartone»: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
b) «carta e cartone recuperati»: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;
c) «lotto di carta e cartone recuperati»: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non puo’ essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;