Con la LEGGE 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del DL Riaperture DL 24/2022 del 24 marzo 2022 (qui il testo definitivo) si conferma la proroga al 31 luglio 2022 del regime attuale di sorveglianza sanitaria eccezionale.
Lo conferma anche l’INAIL sulla pagina dedicata alla sorveglianza sanitaria eccezionale.
Di seguito,
Di seguito il testo dell’art. 10 comma 2 del Decreto RIAPERTURE – DL 24/2022 e dell’Allegato B del Decreto nel quale si trova la proroga per la sorveglianza sanitaria eccezionale.
Art. 10 2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al ((31 luglio 2022)) e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. ((2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.))
Allegato B
(articolo 10)
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| |Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, |
| |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio |
|1. |2020, n. 77 |
| |Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a |
| |rischio di contagio |
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| |Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. |
| |34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, |
|2. |n. 77 |
| |Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del |
| |settore privato |
|
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| |Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. |
| |27 |
|3. |Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di |
| |collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, |
| |veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario |
| |del comparto sanita', collocati in quiescenza, nonche' agli |
| |operatori socio-sanitari collocati in quiescenz
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da
ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati, le credenziali possono essere acquisite tramite:
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
L’art. 83 DL Rilancio (convertito), n.34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori inquadrabili come “fragili”, ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità (leggi l’approfondimento su InSic).
INAIL conferma che la Sorveglianza sanitaria eccezionale ha ampliato, nei limiti dell’emergenza sanitaria, le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 81/2008 (Testo unico di Salute e Sicurezza sul lavoro – qui il testo aggiornato), estendendola a situazioni di particolare fragilità riscontrate nelle fasce di età più elevate in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che, in caso di infezione da Sars-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.
In merito alle “situazioni di particolare fragilità” INAIL richiama la circolare n.13/2020 (Min.Lavoro-Salute) del 4 settembre 2020 e sottolinea come: “i dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (a es. patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche) che, in caso di co-morbilità con l’infezione da SARS-CoV-2 possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia”.
Pertanto il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico” e ribadisce altresì rispetto al fattore “età” che “la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio” anche alla luce delle conclusioni del Rapporto Iss COVID-19, del 21 agosto 2020, n. 58.
Con la Circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020 INAIL fornisce nuove istruzioni operative in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria “eccezionale” (regolata all’art. 83 del DL Rilancio – D.L. 19 maggio 2020, n. 34) dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2
INAIL richiama l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali congiuntamente al Ministero della Salute, e ribadisce che il concetto di fragilità deve essere individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o letale.
Con riguardo a tale condizione, per effetto della L. n. 126/2020, i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti alla nomina di un medico competente – ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 – ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL.
Le visite mediche sono svolte con le modalità descritte nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 e, all’esito, il medico competente esprime il giudizio di idoneità, fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative e riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative. Eventuali richieste già pervenute alle strutture territoriali Inail, anche nei mesi precedenti, con modalità diversa da quella telematica, devono essere ritrasmesse attraverso l’apposito servizio online.
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata.
Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.
L’Istituto ricorda che a decorrere dallo scorso 1° luglio 2020, è attivo il nuovo servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale ”, quale esclusivo strumento per l’inoltro delle richieste di visita medica.
Con il Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, l’INPS fornisce indicazioni relative alle tutele dei lavoratori dipendenti posti in quarantena e dei c.d. lavoratori fragili, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020).
la Legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche all’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, in tema di tutele riconosciute ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. lavoratori fragili (comma 2 e 2bis).
Si distingue poi fra