Per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’Accordo Stato-Regioni del 2016 prevede un aggiornamento quinquennale della durata di 40 ore.
In questo articolo facciamo chiarezza sull’obbligo di aggiornamento per RSPP, sui contenuti, sulle ore minime complessive fissate e sull’aggiornamento del RSPP nel caso in cui questa figura sia anche il datore di lavoro della propria impresa.
Il punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 tratta dell’obbligo di aggiornamento per RSPP (e ASPP).
In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma deve trattare: evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
L’aggiornamento per RSPP e ASPP deve affrontare le seguenti tematiche:
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio (5 anni).
Per i corsi di aggiornamento per RSPP (e ASPP) sono richiesti:
La frequenza del Modulo B comune o uno o più Moduli B di specializzazione può valere ai fini dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP che si sono formati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Viene introdotta la possibilità di mutualizzare alcuni corsi di formazione previsti dalle leggi (es: è previsto il riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP, formatore di sicurezza e Coordinatore), ma viene anche esplicitato che la partecipazione ai corsi di formazione di sicurezza quali quelli per dirigenti, preposti, addetti antincendio e primo soccorso (che costituiscono formazione/aggiornamento di soggetti con specifiche qualifiche) non sono ritenuti validi ai fini dell’aggiornamento di ASPP/RSPP.
L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II all’Accordo Stato-Regioni di riferimento.
L’aggiornamento può essere realizzato anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari, fino ad un massimo del 50% del monte ore, a condizione che questi ultimi trattino tematiche coerenti con quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni di riferimento.
In tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è più alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti (in precedenza era di 100 persone).
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e punto 1, allegato A, dell’accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
Per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per legge.
La formazione del datore di lavoro RSPP e il suo aggiornamento sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012.
Il punto 7 dell’Accordo in questione tratta dell’obbligo di aggiornamento per i datori di lavoro che decidano di svolgere direttamente la funzione di RSPP.
La durata dell’aggiornamento è associata a tre differenti livelli di rischio e varia come indicato di seguito:
L’aggiornamento ha periodicità quinquennale e va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento.
I soggetti formatori sono gli stessi previsti per la formazione del RSPP e indicati nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
L’Accordo Stato-Regioni del 2016 prevede per gli RSPP un obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione per la sicurezza, della durata di 40 ore.
Un RSPP che non abbia completato i corsi di aggiornamento (40 ore quinquennali), pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non può esercitare i propri compiti fino a che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
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