In questa scheda facciamo il punto sulla differenza fra la Denuncia Infortuni a fini assicurativi e la Comunicazione infortuni a fini statistici e alla differente normativa di riferimento.
Ricordiamo che la recente Circolare n.9/2021 (citata in fondo) ha chiarito e sgombrato il campo da dubbi circa l’autonomia dei percorsi sanzionatori previsti per i casi di violazione dell’obbligo di denuncia/comunicazione infortuni o di tardivo adempimento.
L’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.
La denuncia dell’infortunio deve essere presentata:
Invece, i datori di lavoro per gli infortuni accaduti:
devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.
Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.
Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi proventi.
In base all’art. 55 comma 5 del D.Lgs. n.81/2008, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti (comma 5 lett. G):
INAIL ricorda che l’articolo 55, al comma 6, stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g), prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
INAIL ricorda che al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto è stato denominato “Comunicazione/denuncia di infortunio”. In tal modo, per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti
l’Istituto ricorda anche che: