I Dispositivi di protezione individuale, meglio noti come DPI, sono dispositivi dotati di specifiche caratteristiche, utilizzati per proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore da eventuali rischi, cui può essere esposto nello svolgimento della sua attività.
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Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Questo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi, all’art. 74.
I Dispositivi di Protezione Individuale vengono suddivisi in funzione delle parti del corpo che devono proteggere:
Ai fini del D.Lgs. 81/08, non costituiscono DPI:
Come specificato all’art. 75 del D.Lgs. 81/08 i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale è regolato dal D.Lgs. 81/08, al Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e in particolare al Capo II, negli artt. 74-79.
I DPI devono inoltre essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/425, che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.
I DPI, come ricordato all’art. 76 del D.Lgs. 81/08 devono:
Inoltre, in caso di esposizione del lavoratore a rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi “devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti”.
La marcatura CE è apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI.
I DPI sono classificati secondo le categorie di rischio di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/425.
L’Allegato I definisce le categorie di rischio da cui i D.P.I. sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
Secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.
Gli obblighi del datore di lavoro sono indicati all’interno dell’art. 77 del D.Lgs. 81/08.
In particolare, il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I. valuta quali rischi non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI perché siano adeguati ai rischi precedentemente individuati. Il DL valuta quindi, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e sceglie il più adeguato.
La scelta dei D.P.I. va aggiornata ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
Il datore di lavoro deve inoltre:
I lavoratori sono tenuti ad utilizzare i DPI messi a loro disposizione, conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
I lavoratori devono seguire il programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro relativamente all’uso dei DPI forniti.
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 della Commissione europea, del 13 febbraio 2025, ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate relative a:
Per tutti i dettagli sul documento comunitario e sulle nuove indicazioni consulta l’articolo di InSic: DPI e nuove norme armonizzate – Aggiornamenti europei
La decisione di esecuzione (Ue) 2024/2599, della Commissione, del 4 ottobre 2024 modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2023/941 e aggiorna le norme armonizzate relative ai dispositivi di protezione individuali.
Le principali novità riguardano:
Riportiamo di seguito le risposte agli interrogativi più frequenti rispetto a scelta ed uso dei DPI:
Per DPI, o dispositivo di protezione individuale, si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
L’addestramento al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale è indispensabile per ogni DPI che appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.
I DPI sono classificati in 3 diverse categorie a seconda dei rischi da cui proteggono gli utilizzatori.
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