Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021 adotta le linee guida per il controllo del possesso del Green Pass (certificazione verde COVID-19) da parte dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
Vediamo come si articola l’obbligo, le sanzioni per chi non lo esibisce o possiede, chi è tenuto ad esibirlo e come cambierà la vita dei dipendenti pubblici all’indomani dell’addio alla modalità in smart working emergenziale stabilita con DPCM 23 settembre 2021.
L’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavori pubblici è stato fissato con decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha introdotto l’art. 9-quinquies nel Decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito) che ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass), quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.
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L’obbligo si estende a tutto il personale
L’obbligo è escluso:
Non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde.
In un passaggio dell’allegato si legge che l’entrata in vigore dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere alla sede di servizio coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione. “Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel corso della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021”.
Il personale dipendente – ancorché munito di Green Pass, è tenuto al rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.
In caso di soggetto affetto da COVID-19, le amministrazioni dovranno porre in essere le misure già previste per tali circostanze,
L’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della certificazione verde acquisita
La certificazione va esibita in formato cartaceo o digitale. Esclusa l’autocertificazione.
Il Decreto ricorda che è un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.
Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro.
Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.
L’obbligo di Green Pass è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione – che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione.
La verifica del Green Pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l’utilizzo dell’app «VerificaC19», già disponibile negli store, ovvero attraverso l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, (badge).
I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.
Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.
Il datore di lavoro è il soggetto preposto al controllo, ovvero il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.
In caso di strutture e della presenza di una o più sedi decentrati, il dirigente apicale può delegare con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.
Il Datore impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).
L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici.
Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza Green Pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.
Il preposto al controllo comunicherà con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso.
Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde COVID-19, il personale dovrà essere
La medesima sanzione di cui sopra si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.
In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde COVID-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.
Qualora, a seguito dell’accertamento, il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, il Decreto distingue le conseguenze in base al momento della rilevazione
In caso di controlli esclusivamente automatici, per l’eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di Green Pass, gli uffici competenti verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato e provvedono a comunicare all’interessato, anche con semplice mail, l’assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all’applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.
Il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza,
Nel Decreto si fanno poi specifica menzione ai controlli sulla certificazione verde su specifici soggetti che, a diverso titolo, o in diverse condizioni hanno accesso ai luoghi pubblici.
In caso di accertamento della mancanza del Green Pass da parte dei
si procede con
L’art. 9 quinques del Decreto Riaperture stabiliva sanzioni specifiche per il personale che comunichi di non essere in possesso del green pass o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro:
Tali sanzioni si applicano nei seguenti casi, individuati nel Decreto 12 ottobre 2021:
a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all’accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa
b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19.
Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della certificazione altrui.
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