Entra in vigore ufficialmente dal 29 ottobre 2022 la Convenzione ILO OIL 190/2019, la prima norma internazionale definita per prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Lo riporta ilo Ministero degli Affari Esteri in Gazzetta Ufficiale con Comunicato del 25 novembre 2022.
La Convenzione definisce un quadro organico di intervento e offre un’opportunità unica per un futuro del lavoro basato sulla dignità e il rispetto e per garantire il diritto di tutte e di tutti ad un mondo del lavoro libero da violenza e molestie.
Nel nostro ordinamento la Convenzione è stata ratificata con Legge 4/2021 e a fine ottobre è stato concluso in via ufficiale il processo di ratifica. Nel Novembre 2022 invece si è perfezionata l’entrata in vigore della Convenzione.
Di seguito le ultime News sulla Convenzione, i suoi contenuti, gli obblighi ed i soggetti coinvolti.
Il 29 ottobre il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha concluso il processo di ratifica e adesione alla Convenzione OIL 190 del 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro: “un importante passo in avanti per un mondo del lavoro sano e sicuro, inclusivo, libero da violenza e molestie per tutti coloro che in qualsiasi modo vi operano, e in particolare dei soggetti più vulnerabili. Questo anche in una chiave di genere, per consentire a tutti indistintamente di contribuire allo sviluppo delle nostre società. È il frutto di un’intensa cooperazione tripartita, basata sul dialogo sociale di cui l’ILO è il principale interprete su scala globale, e di cui il Governo italiano sarà attento interprete nella realizzazione concreta della Convenzione”.
il Direttore Generale dell’ILO ha dichiarato: “La ratifica del Governo italiano rappresenta un passo importante per rafforzare le misure adottate a livello nazionale in materia di prevenzione e contrasto della violenza e le molestie nel mondo del lavoro. La Convenzione ILO n. 190 e la relativa Raccomandazione rappresentano degli strumenti fondamentali per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il quadro fornito da questi strumenti identifica delle protezioni importanti per i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto nel contesto della pandemia di COVID-19. Inoltre, la Convenzione svolge un ruolo chiave per plasmare una ripresa incentrata sulla persona che contrasti le ingiustizie esistenti e dia vita ad una nuova e migliore normalità, libera da violenza e molestie”.
In Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2021 è stata pubblicata la LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4 che autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale OIL.
La Convenzione prevede che ciascun Membro si impegni ad adottare leggi e regolamenti (e sistemi di verifica e controllo) che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere e rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro.
La Convenzione detta la prima definizione riconosciuta a livello internazionale di violenza e molestie legate al lavoro, includendo la violenza e le molestie basate sul genere.
Tale definizione si riferisce a “un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili” che “si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico”. La definizione si estende a tutti i lavoratori e le lavoratrici, includendo tirocinanti e apprendisti/e, gli individui che svolgono il ruolo o l’attività di imprenditore o imprenditrice, nel settore pubblico e privato, in imprese nel settore formale e informale, e in zone rurali e urbane.
La Convenzione richiede agli Stati membri di adottare, in consultazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, un approccio inclusivo e sensibile al genere per prevenire e contrastare la violenza e le molestie, attraverso azioni di prevenzione, protezione e applicazione delle norme, oltre a interventi di assistenza, informazione e formazione.
Riconosce il ruolo e le funzioni differenti, ma complementari, dei governi, datori di lavoro e lavoratori, e le loro organizzazioni di rappresentanza, tenendo in considerazione la diversa natura e entità delle loro responsabilità. Tali strumenti internazionali del lavoro costituiscono segni tangibili del perdurante valore e della forza del dialogo sociale e del tripartitismo, inteso come metodo essenziale per dare concreta attuazione a tali strumenti a livello nazionale.
I Membri della Convenzione (fra cui l’Italia) devono impegnarsi a garantire misure che promuovino:
La Convenzione ha come obiettivo il riconoscimento di un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, riconosciute come in grado di costituire un abuso o una violazione dei diritti umani: la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso, si legge nei Considerando della Convenzione che ulteriormente specifica come i Membri della Convenzione abbiano l’importante responsabilità di promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti della violenza e delle molestie al fine di agevolare la prevenzione di tali comportamenti e pratiche e così tutti gli attori del mondo del lavoro devono astenersi da molestie e violenze, prevenirle e combatterle in quanto “la violenza e le molestie nel mondo del lavoro hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull’ambiente familiare e sociale della persona si legge in un altro passaggio, e “influiscono anche sulla qualità dei servizi pubblici e privati e possono impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro”.
In base alla Convenzione (art. 1) l’espressione «violenza e molestie» nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere.
L’espressione «violenza e molestie di genere» indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
La Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di un datore di lavoro.
La Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell’economia formale e informale, in aree urbane o rurali.
La Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:
In base all’art.4 i Membri sono tenuti a rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie e sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.
In base alla Convenzione i Membri devono includere (art.4):
Inoltre (art. 5) devono rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e all’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’effettiva abolizione del lavoro minorile e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, oltre a promuovere il lavoro dignitoso.
In base alla Convenzione (art.9) ogni Membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (compresi la violenza e le molestie di genere) e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:
In che modo erogare le informazioni e la formazione per i lavoratori?
La Convenzione prevede che ciò avvenga con modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro.
In base alla Convenzione (art.12) in un’ottica di consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che: