Le ultime comunicazioni dal Ministero del lavoro, sulla procedura di comunicazione di smart working per i lavoratori dipendenti che svolgano la prestazione in modalità agile.
Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2022 è stato prorogato lo Smart Working emergenziale per il settore privato (e per lavoratori “fragili” e/o con figli under 14).
Invece, nella Manovra 2023 è stata rinnovata fino al 31 marzo 2023 la proroga dello Smart Working solo per i lavoratori Fragili.
Ricostruiamo gli ultimi aggiornamenti normativi su Moduli e Procedure da seguire per le comunicazioni dell’Accordo individuale di Smart Working.
Innanzitutto dobbiamo ricordare le differenze fra Smart Working “semplificato” sviluppato durante l’emergenza pandemica (che si chiude con il 31 dicembre 2022), e smart working “ordinario” che è stato regolamentato con D.Lgs. n.81/2017).
Fino al 31 dicembre 2022 è in uso lo smart working “semplificato” adottato cioè in periodo emergenziale: Il DL Aiuti-bis decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in modifica al DL Riaperture (DL 24/2022 del 24 marzo 2022 convertito con LEGGE 19 maggio 2022, n. 52) proroga lo Smart Working semplificato al 31 dicembre 2022:
[Leggi sotto l’approfondimento sulle modifiche introdotte dalla Manovra 2023 che ha prorogato lo Smart Working per i soli Fragili al 31 marzo 2023]
Con Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022 il Ministero del lavoro ha fissato una procedura semplificata per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23 della Legge sullo Smart Working, L. 81/2017, oggetto di modifica da parte del Decreto SEMPLIFICAZIONI FISCALI convertito, (DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73)
Il Decreto Semplificazioni Fiscali 2022, all’art.41-bis prevede, a partire dal 1° settembre 2022, una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (modificando così l’art.23 del D.Lgs. n.81/20217 – la legge di riferimento per il “lavoro agile” tradizionale).
Il Ministero segnala nell’apposita sezione Modulistica, la disponibilità dei Template in formato Excel per la compilazione dei relativi modelli di comunicazioni di lavoro agile, da inviare a partire dal 15 dicembre 2022, attraverso la nuova modalità alternativa di trasmissione delle comunicazioni, accessibile dall’applicativo web.
Con una nota il Ministero del lavoro aveva stabilito di mantenere tale “procedura semplificata” fino al 1° dicembre 2022. Una successiva nota ministeriale del 24 novembre 2022 differisce al 1° gennaio 2023 il termine per l’adempimento (fissato al 1° dicembre 2022) degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 così da garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità “semplificate” definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022.
A partire dal 1°settembre 2022, quindi il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
I dati riguardano gli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.
Il Datore di lavoro deve comunicare i dati con il Modello per la trasmissione telematica contenuto nel Decreto Ministeriale n.149 del 22/08/2022. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità precedenti.
Relativamente alla comunicazione di lavoro agile semplificata il ministero richiede la valorizzazione dei campi “Pat Inail” e “Voce di tariffa Inail” anche alle Amministrazioni statali (per le quali l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita con la forma della Gestione per conto dello Stato) e ad altri soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria, ma con forme speciali non gestite direttamente da Inail o altri Enti.
Le regole della procedura prevedono che per i soggetti sopra indicati, nella sezione “Rapporto di lavoro“, nella quale vengono comunicati i dati relativi alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro, il campo “Pat Inail” possa essere valorizzato con i seguenti codici:
Nel solo caso di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l’Inail non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice “00000000” indicante “in attesa di codice Pat“. Allo stesso modo, in merito al campo “Voce di tariffa”, ai medesimi soggetti è già consentito l’inserimento in procedura del codice “0000“.
I datori di lavoro che assolvono all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori, con un soggetto diverso da Inail, come Inpgi o Enpaia, nella comunicazione di smart working devono essere inseriti i valori “000000000” nel campo “Pat Inail” e “0000” nel “Voce di tariffa Inail”.
Per richieste di supporto relative all’attivazione della modalità massiva REST, occorre inviare una richiesta di contatto tramite un form disponibile nell’URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità comunicate dal D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.
Il modello va inviato
Il datore è tenuto a conservare l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
La violazione degli obblighi di comunicazione dell’Accordo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (lo prevede il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 per le comunicazioni che riguardano le trasformazioni della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (come previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181 art.19 comma 5 e 7).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che non sono ammesse modalità di trasmissione differenti dall’utilizzo della piattaforma informatica.