L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) ha pubblicato una guida informativa sul monitoraggio biologico sul lavoro. Il documento, dal titolo “Biological Monitoring at Work – Guidance for OSH Experts and Workplaces” vuole offrire ai professionisti della sicurezza e ai dirigenti, indicazioni e chiarimenti su come istituire e gestire un programma strutturato di biomonitoraggio in azienda, al fine di migliorare la prevenzione.
Il biomonitoraggio occupazionale è una metodologia di indagine che consente di valutare l’esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche pericolose.
Consiste nell’analisi di campioni biologici (sangue, urina, saliva, ecc.) per misurare la presenza di sostanze chimiche o dei loro metaboliti, e consente di ottenere una visione più accurata dell’esposizione interna reale rispetto al solo monitoraggio ambientale.
L’obiettivo principale del biomonitoraggio è rafforzare le misure di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Può essere utilizzato sia per la sorveglianza sanitaria che per la valutazione dell’esposizione, anche in caso di incidenti con sostanze chimiche. Non è invece destinato ad altri ambiti, come la selezione pre-assunzione o eventuali studi clinici.
La guida Eu-Osha affronta tutti gli aspetti legati all’introduzione e gestione del monitoraggio biologico dei lavoratori, con un particolare focus sulle implicazioni etiche e legali.
In particolare, il documento specifica che, per implementare un programma di biomonitoraggio efficace sono fondamentali alcuni passaggi, tra cui:
La scelta del parametro di test dipende dalla sostanza monitorata, dalla via di esposizione e dalla durata dell’esposizione.
Il monitoraggio biologico nei luoghi di lavoro implica questioni etiche importanti. I risultati sono da considerarsi dati personali sensibili (ai sensi del GDPR) e devono essere trattati con riservatezza. I test devono essere proporzionati al rischio e il consenso del lavoratore è obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dei dati.
I risultati individuali devono essere registrati nei fascicoli sanitari personali.
I dati collettivi, invece, possono essere aggregati per valutare l’efficacia delle misure preventive su gruppi di lavoratori con esposizioni simili (Similar Exposure Groups) e migliorare le mappe di rischio.
La guida ricorda che i risultati degli esami devono essere tempestivamente comunicati ai lavoratori.
In caso di superamento dei valori limite o in caso di evidenza di una patologia associata all’esposizione professionale, devono essere immediatamente attivate le opportune misure correttive.
In particolare:
La normativa europea prevede l’obbligo di biomonitoraggio in caso di:
In ogni caso, la guida raccomanda di consultare sempre la normativa nazionale di riferimento, che può introdurre specifici vincoli o obblighi più restrittivi.
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