In questa pagina seguiamo gli orientamenti per la gestione dei casi positivi e le indicazioni fornite su come muoversi qualora in azienda si presenti l’eventualità di un caso che sviluppi sintomi riconducibili al Covid-19.
Partiamo dalle regole sull’Auto sorveglianza del DL Riaperture fino alla sua formale abrogazione con il Decreto GIUSTIZIA 2023, DL 105/2023 in attesa di conversione e riportiamo le ultime Circolari del Ministero Salute con le prescrizioni prese sulla base dell’evoluzione dell’emergenza.
Il Governo, con il DECRETO GIUSTIZIA, Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 186 del 10 agosto 2023), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 abroga la disciplina relativa alle misure concernenti l’isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 e il regime di auto sorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi.
L’articolo 9 del DL 105/2023 abroga l’articolo 10-ter e l’articolo 13, comma 1 del Decreto Riaperture (Decreto-Legge 24/2022 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52).
Cosa prevede il Decreto?
La misura dell’isolamento – prevista dall’articolo 10-ter, comma 1, del DECRETO RIAPERTURE, comportava il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura allo scopo destinata. La violazione di tale divieto costituiva un reato, sanzionato con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
Il regime dell’autosorveglianza previsto dal comma 2 dell’abrogato articolo 10-ter del D.L. 52/2021 – comportava l’obbligo di indossare, in determinati contesti, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. La violazione di tale obbligo costituiva un illecito ammnistrativo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000: tale trattamento era comminato dall’art. 13, comma 1, del D.L. 52/2021, comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame nel senso di sopprimere la previsione della predetta sanzione amministrativa.
A seguito della pubblicazione del DL 105/2023 e della decadenza dell’obbligo di isolamento, il Ministero ha dettato alcune regole di comportamento nella Circolare 25613/2023:
In particolare è consigliato:
Con Decreto Riaperture si introduceva dal 1° aprile 2022 la regola dell’Isolamento (art.4) e di divieto di mobilità dalla propria abitazione per i casi positivi. La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
Per chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi si applicava il il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Art. 4
Isolamento e autosorveglianza
A decorrere dal
1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione
o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive
al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione ((, salvo che
per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo
scopo destinata)).
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che
hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente
nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui ((all'articolo 10-quater, comma
4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto
o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio
di contagio, c), e comma 5)), fino al decimo giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio'
abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici,
al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le
modalita' attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di
isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2,
effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche,
al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del
referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime
dell'isolamento.».
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