In questa pagina approfondiamo l’obbligo annuale di comunicazione dei dati aggregati sanitari di rischio, previsto dal Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008, art. 40) per il Medico competente.
In attuazione delle disposizioni in materia di salute e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il decreto legislativo 81/2008, all’art. 40 comma 1 prevede che:
“Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B”.
Tale obbligo riveste una notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori. L’importanza di questa fonte di dati è in più parti richiamata anche nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, si tra le linee di azione centrale sia nei piani predefiniti.
Uno specifico gruppo tecnico presso la Direzione Generale INAIL , composto da istituzioni e società scientifiche, collabora al miglioramento dell’utilizzo dei dati e all’ottimizzazione della richiesta e della raccolta di informazioni da parte dei medici competenti.
L’obbligo previsto dall’art. 40 del TUS per il primo trimestre di ogni anno viene posticipato di anno in anno. Nel nostro approfondimento, il termine previsto per l’anno in corso.
In applicazione dell’art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.
INAIL, nel Maggio 2022 ha reso disponibile l’aggiornamento della funzionalità “Rinnova associazioni” della piattaforma informatica “Comunicazione medico competente“.
Leggi il nostro approfondimento sulla comunicazione dei Dati
Il Decreto Ministeriale del 09/07/2012 ha dettato i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Con Decreto 12 luglio 2016, in modifica del DM 9/7/2012, i Ministeri della Salute e del Lavoro hanno aggiornato i contenuti sia dell’Allegato 3A “CONTENUTI MINIMI della cartella sanitaria e di rischio” che dell’Allegato 3B “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori utili alla trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori”.
Approfondisci sul contenuto dei singoli decreti: