È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025 il decreto 4 agosto 2025 n. 152, che aggiorna le disposizioni sull’organizzazione del pronto soccorso in ambito ferroviario. Le modifiche introducono l’integrazione con i sistemi di gestione della sicurezza, adeguando le procedure di emergenza alle normative europee e ai moderni standard di interoperabilità ferroviaria.
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 4 agosto 2025, n. 152, interviene apportando modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19. Il provvedimento aggiorna le modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, come previsto dall’art. 45, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
Il nuovo decreto interviene, in particolare, sull’articolo 4 del D.I. 24 gennaio 2011, n. 19, introducendo importanti innovazioni nella gestione delle emergenze lungo la rete ferroviaria nazionale.
Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture dovranno predisporre le procedure di pronto soccorso in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, come definiti dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
Le nuove disposizioni prevedono l’adozione di strumenti tecnologici che consentano:
L’obiettivo è garantire una risposta più rapida e coordinata in caso di incidente lungo la linea, riducendo i tempi di intervento e migliorando le tutele.
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all’articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono , in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dall’articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda lungo la rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato incluso il trasporto degli infortunati. «Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l’utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l’utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi».
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