In Gazzetta il cd. DECRETO SUPER GREEN PASS, il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 (testo aggiornato con la legge di conversione legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3), che conteneva le regole per l’estensione del Green pass rinforzato e le misure restrittive (adottate dal 6 dicembre al 15 gennaio) poi ampliate poi dal DL 221/21 e DL 229/21 e dal più recente DL 1/22.
Nel decreto spicca però anche:
Vediamo tutte le novità del Decreto Green Pass DL 172/2021 convertito e in Gazzetta (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022).
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Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
Il DECRETO SUPERGREEN PASS introduce per certe categorie, dal 15 dicembre:
L’articolo 1 ( in modifica al decreto legge n. 44/2021) aggiorna la disciplina dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, estendendola agli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività
L‘obbligo di vaccinazione, per le categorie sopra indicate, riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all’eventuale dose unica prevista).
Il DL Green Pass estende l’obbligo, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie.
Soppresso per tutti i soggetti indicati in art. 1 il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame.
Per gli esercenti una professione sanitaria, le modalità di verifica dell’adempimento e le conseguenze per il caso di inadempimento sono ridefinite e ne viene demandato il controllo agli ordini professionali (e alle relative Federazioni nazionali), mediante verifica dei certificati verdi COVID-19, confermando il principio della sospensione da ogni attività lavorativa.
L’articolo 2 estende retroattivamente, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale relativo sia al ciclo primario (o all’eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva
il Decreto qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale.
L’articolo 2-bis, introdotto in sede di conversione prevede, con riferimento a tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato) delle pubbliche amministrazioni, il diritto all’assenza dal lavoro, ai fini della somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio.
Sul Green pass, le misure riguardano la riduzione della validità del Green pass e la sua estensione ad altri settori. Inoltre, introdotto un “Super Green Pass” o “Green Pass rafforzato” parallelo al Green Pass ordinario. Vediamole di seguito.
In base all’Art.3 del DECRETO COVID dicembre
Il decreto-legge n. 221 del 2021, che ha ulteriormente ridotto la durata del certificato verde a 6 mesi.
L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori (art.4):
Dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il “Green Pass rafforzato” che:
[Approfondisci sulle attività permesse con Green Pass e Super Green Pass a partire dal 20 gennaio 2022]
In base alle nuove previsioni, in caso di passaggio in zona gialla o arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del “Green Pass rafforzato” (come se si fosse in zona “bianca”).
Si veda le modifiche apportate dall’Art.5 del DL 172/21 convertito all’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 nelle zone gialle e arancioni la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti oggetto di sospensione o di limitazione, in base alle misure inerenti all’emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica..
In base alle nuove disposizioni del Decreto COVID di Dicembre a partire dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.
Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, coloro che non sono detentori di un “Green pass rafforzato” (ovvero coloro che NON sono vaccinati o NON sono guariti dal Covid 19) NON potranno accedere a:
Si veda le modifiche apportate dall’Art.6 del DL 172/21 che prevede fino al 15 gennaio 2022 escludono dalla fruizione di attività e servizi in zona gialla e arancio coloro che sono in possesso del solo Green Pass base.
Il Decreto COVID-19 di dicembre prevede un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture: dovranno redigere
Il Decreto già prevede il potenziamento della campagna di comunicazione in favore della vaccinazione (Art.8).
Ricordiamo che con Circolare del Ministero Salute del 22/11/2021 la vaccinazione per la terza dose è già consentita dopo 5 mesi dalla seconda (non più dopo 6) per gli over 40.

